La nullità dell'atto di precetto è sanata se il debitore propone opposizione
26 Luglio 2018
Il caso. A seguito di separazione consensuale, l'ex moglie provvedeva a notificare all'ex marito il verbale di separazione omologato, il successivo decreto di revisione dell'assegno di mantenimento ed il seguente decreto presidenziale di modifica delle condizioni economiche della separazione emesso nel giudizio di divorzio. Resosi inadempiente, l'uomo riceveva anche la notifica del precetto con cui l'ex coniuge invocava i summenzionati titoli e la loro avvenuta notifica. Proposta opposizione a precetto, l'ex marito otteneva dal tribunale di Messina la declaratoria di nullità dell'atto di precetto poiché privo dell'indicazione della data di notifica dei singoli titoli esecutivi.
Avverso tale pronuncia, l'ex moglie ricorre dinanzi alla Corte di cassazione sostenendo la regolare notificazione dei titoli esecutivi e l'efficacia sanante per raggiungimento dello scopo che la proposizione dell'opposizione da parte dell'ex coniuge avrebbe prodotto in relazione all'atto di precetto.
Opposizione ed efficacia sanante. Il Collegio ritiene fondata la censura richiamando in tal senso la sentenza n. 25900/16 con cui la medesima Corte di legittimità aveva chiarito che «la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicchè con l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi, quali la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, quanto sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156, ultimo comma, c.p.c., in virtù della proposizione dell'opposizione da parte del debitore». Quest'ultima costituisce infatti prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il debitore ad adempiere rendendogli noto l'intento del creditore di procedere ad esecuzione forzata. In tal senso, deve escludersi rilevanza anche al comma 2 dell'art. 617 c.p.c. che attiene alla diversa ipotesi in cui la notificazione, affetta da vizio grave, sia inesistente, né tantomeno può essere invocata la circostanza per cui, a causa della nullità della notificazione, il debitore possa avvalersi di un termine inferiore a quello di 10 giorni previsto dall'art. 480 c.p.c. per l'adempimento. In conclusione, la Corte di cassazione scrive che «la presenza di irregolarità formali nel precetto può ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo a seguito della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi in tutti i casi in cui l'opposizione stessa si limiti a lamentare l'esistenza della irregolarità formale in sé, senza lamentare alcun pregiudizio dei suoi diritti, tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva, conseguente all'irregolarità stessa».
Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Messina.
*Fonte: www.dirittoegiustizia.it |