Non c'è abuso di diritto se la convenienza economica è proporzionata all’azienda

La Redazione
26 Luglio 2018

Non c'è abuso di diritto per l'azienda che effettua un'operazione commerciale generante risparmio di imposta e una convenienza economica proporzionata alla situazione ed alle dimensioni aziendali. Lo conferma la Corte di Cassazione con la sentenza del 13 luglio 2018 n. 18632.

Non c'è abuso di diritto per l'azienda che effettua un'operazione commerciale generante risparmio di imposta e una convenienza economica proporzionata alla situazione ed alle dimensioni aziendali.

Lo conferma la Corte di Cassazione con la sentenza del 13 luglio 2018 n. 18632.

Hanno infatti spiegato i giudici della Suprema Corte: «Gli indici sintomatici ai quali occorre attingere per la dimostrazione dell'abusività della condotta, non vanno ricercati nella causa (funzione economico sociale) o negli effetti giuridici del negozio o della complessa operazione negoziale (diretti a disciplinare il regolamento di interessi voluto dalle parti), ma devono essere ricercati nel limite imposto dalla convenienza economica dell'operazione, nel senso che, data la peculiare situazione economico patrimoniale ed il tipo di organizzazione aziendale o societaria del soggetto, rilevate ex ante rispetto alla operazione economica da compiere, detto limite è rispettato se la modifica di tale situazione – mediante l'attività negoziale posta in essere – è rispondente a logiche di mercato ed in ultima analisi ai principi di economicità della gestione. Ove tali requisiti di economicità non siano, invece, rinvenibili nell'operazione realizzata, ma la fattispecie negoziale posta in essere consenta, comunque, di realizzare, mediante una diversa allocazione delle risorse economico-patrimoniali preesistenti, un trattamento fiscale più favorevole (carente giustificazione economica dell'operazione, realizzazione di un risparmio fiscale) consente di pervenire a qualificare l'operazione come elusiva in quanto diretta esclusivamente ad impedire la verificazione del presupposto di imposta».

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