La prosecuzione del rapporto a termine in occasione del mutamento del titolo dell’assenza non comporta la trasformazione a tempo indeterminato

La Redazione
26 Luglio 2018

Nel caso di assunzione a termine ai fini della sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, è legittima la fissazione di un termine determinato con riferimento alla non prefissata data di rientro del lavoratore sostituito (termine “incertus quando”), così come la prosecuzione del rapporto in occasione del mutamento del titolo dell'assenza è legittima e non determina la trasformazione del medesimo a tempo indeterminato, sempreché anche per la nuova causale sia consentita la stipulazione del contratto a termine.

La fattispecie riguarda la assunzione con contratto a termine ai fini della sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per il Tribunale, la causale sostitutiva con indicazione espressa “per maternità” doveva ritenersi cessata allorquando la lavoratrice sostituita aveva usufruito – dopo l'astensione obbligatoria e senza soluzione di continuità – di ferie, permessi, ecc., al fine di allungare il periodo di astensione dal lavoro.

La Corte d'appello aveva riformato la sentenza di primo grado.

Per la Cassazione, nel caso di assunzione a termine ai fini della sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, è legittima la fissazione di un termine determinato con riferimento alla non prefissata data di rientro del lavoratore sostituito (termine “incertus quando”), così come la prosecuzione del rapporto in occasione del mutamento del titolo dell'assenza è legittima e non determina la trasformazione del medesimo a tempo indeterminato, sempreché anche per la nuova causale sia consentita la stipulazione del contratto a termine (Cass., sez. lav., 16 maggio 2016, n. 10009).

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