L’acquiescenza tacita che rende inammissibile l’impugnazione
27 Luglio 2018
L'acquiescenza tacita, che, ai sensi dell'art. 329 c.p.c., rende inammissibile l'impugnazione, sussiste qualora una parte abbia spontaneamente eseguito una sentenza esecutiva oppure abbia effettuato un pagamento al solo scopo di evitare atti esecutivi nei suoi confronti, essendo, infatti, necessario che la parte abbia posto in essere atti chiaramente dimostrativi della volontà di non contrastare gli effetti della pronuncia e dai quali si possa desumere, in modo preciso ed univoco, l'intento di non avvalersi dell'impugnazione (nel caso di specie, l'inequivoca condotta della società appellante di rinuncia all'impugnazione non può desumersi dalla sola comunicazione in cui si dichiarava disposta a dare esecuzione alla sentenza di primo grado, peraltro limitatamente alle sole spese giudiziali, essendo irrilevante che non abbia, nella circostanza, formulato espressa riserva di gravame o che l'offerta di pagamento sia avvenuta senza preventiva intimazione di precetto). |