La Cassazione lo ribadisce: non c’è nesso causale tra vaccini e autismo

Redazione Scientifica
27 Luglio 2018

Correttamente il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di un padre che chiedeva al Ministero della Salute l'indennizzo per la patologia di tipo autistico sviluppata dal figlio dopo la vaccinazione. Il Giudice ha correttamente riconosciuto una mera «flebile possibilità di derivazione causale», insufficiente a dimostrare il nesso causale.

IL CASO Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda volta ad ottenere l'indennizzo di cui alla l. n. 210/1992 proposta dal padre di un bambino che, a seguito di vaccinazione obbligatoria, sviluppava un disturbo pervasivo dello sviluppo di tipo autistico.

A seguito della conferma della decisione in Corte d'Appello, l'uomo propone ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

INDENNIZZO NEGATO Il Collegio coglie l'occasione per ribadire che, ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo di cui alla l. n. 210 cit., l'interessato ha l'onere di provare l'effettuazione della terapia trasfusionale o la somministrazione vaccinale, il verificarsi del danno alla salute ed il nesso causale tra questi due elementi, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica. Hanno poi ulteriormente precisato le Sezioni Unite che la regola della “certezza probabilistica” non può essere ancorata esclusivamente al dato quantitativo-statistico della frequenza di classe di eventi (c.d. probabilità quantitativa), dovendo invece essere verificata «riducendo il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica)».

Nel caso di specie, la relazione del consulente tecnico evidenzia sia lo stato della letteratura scientifica in materia – che definisce non comune o rara la reazione avversa a carico del sistema nervoso ai vaccini – sia le circostanze del caso concreto che non consentivano di ritenere ipotizzabili tali reazione non essendovi stato alcun ricovero del figlio né alcuna visita neurologica per asserite reazioni allergiche al vaccino. Dalla CTU emergeva inoltre che la diagnosi della sindrome autistica era stata formalizzata almeno due anni dopo la somministrazione del vaccino. Dall'insieme di tali circostanze, la Corte afferma che «l'eziologia ipotizzata dal ricorrente è rimasta allo stadio di mera possibilità teorica. Non rileva poi che non sia stata individuata una possibile eziologia alternativa, considerato che trattasi di complesse malattie la cui origine è ancora ignota e la ricerca di fattori ulteriori e diversi rispetto al patrimonio genetico è oggetto di studi della ricerca scientifica».
In conclusione, la Corte rigetta il ricorrente.

(FONTE: dirittoegiustizia.it)

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