Quantificazione del danno psichico nel risarcimento per nascita indesiderata
30 Luglio 2018
IL CASO Un ginecologo, a seguito dell'effettuazione di un cerchiaggio su una gestante, si oppone alla sua richiesta di effettuare esami e test prenatali considerandoli invasivi e pericolosi per il feto. Il bimbo nasce affetto dalla sindrome di down e la madre ricorre al tribunale di Camerino per ottenere il risarcimento, da parte del medico e della struttura sanitaria, del danno biologico, morale e patrimoniale cagionato dalla nascita non desiderata. Anche la Corte d'appello, successivamente adita, accoglie la domanda di risarcimento sull'assunto che le richieste insistenti della gestante di effettuare test clinici sul nascituro fossero dimostrazione della sua volontà di abortire nel caso in cui fossero state rilevate malformazioni fetali ma riforma la sentenza di primo grado accertando in misura minore il danno biologico e patrimoniale, negando altresì la sussistenza del danno morale riconosciuto dal Tribunale, ritenendolo assorbito nel danno biologico, di tipo psichico e permanente, riconosciuto alla madre in misura pari al 20%, assegnando alla donna 1/3 del danno biologico accertato in misura pari al 20%, La Corte territoriale aveva infatti attribuito agli altri 2/3 del danno una fonte differente da quella connessa allo stress da nascita indesiderata, tanto più in soggetto riconosciuto distimico, e la stessa decurtazione era stata applicata anche al danno patrimoniale. Infine, non era stato riconosciuto il danno morale, in virtù del riconoscimento del biologico. La donna ricorre in Cassazione sulla base di quattro motivi.
DUPLICAZIONE RISARCITORIA? La Cassazione ritiene che la corte territoriale abbia applicato correttamente i principi delle Sentenze di San Martino, secondo cui costituisce duplicazione risarcitoria l'attribuzione congiunta di danno biologico e danno dinamico-redazionale, poiché in quest'ultimo ricomprende il grado percentuale di invalidità permanente come i pregiudizi alle attività quotidiane, personali o relazionali. La Corte ricorda però che non costituisce invece duplicazione risarcitoria l'attribuzione congiunta di danno biologico e di ulteriore importo a titolo di pregiudizi privi di determinazione medico legale, quali la sofferenza interiore, che dovranno quindi essere liquidati separatamente ove accertati (Cass. civ., n. 7513/2018). Nella fattispecie concreta, afferma la Cassazione, vale la considerazione che «la struttura a cerchi concentrici del danno psichico diagnosticato in termini di danno biologico conseguente alla lesione subita fa ritenere la menomazione concretatasi in una patologia bio-psichica permanente, e specificamente diagnosticata come la forma più intensa di alterazione del normale equilibrio biologico e mentale, comprendendo al suo interno le forme più blande del danno esistenziale» (ex multis, Cass. civ. n. 23778/2014).
QUANTIFICAZIONE PARI AD UN TERZO DEL BIOLOGICO Per quanto qui di interesse, con il secondo motivo la danneggiata denuncia la violazione degli artt. 1218, 2043, 1226 e 2056 c.c., criticando la quantificazione pari ad un terzo del biologico permanente derivante dalla lesione nella sfera psichica effettuata dalla corte di merito che ha attribuito valore a concause diverse dalla condotta del medico, quali la fragilità emotiva della vittima. Il danno psichico, valutato in misura pari al 20% del biologico e personalizzato in base ai valori previsti dalle tabelle milanesi, aumentando il valore punto fino al massimo in relazione alla particolare sofferenza inferta dall'evento, scomponendo poi il valore in tre parti e attribuendone 1/3 alla vittima.
NESSUN RAGIONAMENTO PROBATORIO SEMPLIFICATO La Corte, ripercorrendo il principio della causalità adeguata, dichiara che in caso di incertezza, anche minima, sulla rilevanza di una concausa non è possibile affidarsi ad un ragionamento probatorio semplificato che conduca ad un frazionamento per via equitativa della responsabilità e ad un conseguente ridimensionamento dell'importo da risarcire. Ricorda quanto stabilito da Cass. civ. n. 22801/2017, ossia che «ai fini della configurabilità del nesso causale tra un fatto illecito ed un danno di natura psichica non è necessario che quest'ultimo si prospetti come conseguenza certa ed inequivoca dell'evento traumatico, ma è sufficiente che la derivazione causale del primo dal secondo possa affermarsi in base ad un criterio di elevata probabilità, e che non sia stato provato l'intervento di un fattore successivo tale da disconnettere la sequenza causale così accertata».
APPROFONDIMENTO DEL DANNO PSICHICO La donna è da considerarsi, secondo la Corte, «menomata a causa dell'evento nella sua sfera psichica in ragione dell'evento lesivo riconducibile all'operato del medico e che, per più fattori non autonomamente concorrenti, tale lesione non le ha permesso di rielaborare psicologicamente il fallimento dato da una nascita indesiderata, di reggere la lunghezza e complessità di un accertamento giudiziale di un evento lesivo interferente nella sua vita personale di donna, moglie e madre, e di sopportare il peso di una vita sociale compressa e dedicata esclusivamente a una figlia diversamente abile che non sarà mai in grado di diventare autonoma».
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia gli atti alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione.
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