Per detrarre l’IVA non dichiarata sono sufficienti le fatture

La Redazione
30 Luglio 2018

Con l'ordinanza n. 19938/2018 i Giudici della Corte hanno affermato che sufficienti le fatture per accedere al diritto alla detrazione dell'imposta.

Legittima la deduzione dell'IVA anche se il contribuente non ha dichiarato e registrato i casi nei quali poteva disporre del beneficio fiscale: a tal fine, bastano le fatture.

Lo conferma la Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 27 luglio 2018 n. 19938, con la quale i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso di una società.

Secondo la CTR, la parte contribuente non poteva chiedere il beneficio perché il suo caso presentava evidenti irregolarità contabili; secondo i giudici di merito, il contribuente che non ha annotato tutte le fatture dalle quali è scaturito il credito di imposta, non può chiedere il riconoscimento del credito IVA.

Tuttavia, la società aveva esibito alla Guardia di Finanza le fatture dalle quali si evinceva il diritto alla detrazione, fatture successivamente registrate nel registro IVA acquisti entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.

La Corte ha pertanto rilevato come: «In tema di accertamento IVA, anche in presenza della acclarata violazione dei requisiti formali del diritto alla detrazione dell'imposta […] quali, ad esempio, la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ovvero l'omessa tenuta del registro IVA acquisti, l'Amministrazione finanziaria non può negare tale diritto al contribuente che provi la sussistenza dei suoi requisiti sostanziali a mezzo la produzione delle fatture ovvero di altra idonea documentazione contabile, purché il diritto alla detrazione sia esercitato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto».

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