I doveri di vigilanza del collegio sindacale di società di diritto comune e di società bancarie

31 Luglio 2018

I sindaci sono tenuti a verificare con continuità, senza limitarsi ad un' “alta vigilanza” meramente formale, l'operato degli amministratori, affinchè costoro, nell'organizzare ciascuna area della struttura aziendale, agiscano con competenza e nel rispetto delle procedure di gestione dei controlli interni
Massima

Alla luce delle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche del 4 marzo 2008 nonchè delle circolari numero 229 del 21 aprile 1999 e numero 263 del 27 dicembre 2006 emanate dalla Banca d'Italia, con cui sono state espressamente individuate ed elencate le funzioni di controllo e vigilanza gravanti sui componenti i collegi sindacali delle banche, si delinea un sistema di responsabilità che coinvolge non solo tutti i livelli decisionali dell'intermediario creditizio, ma anche il collegio sindacale tenuto al controllo della legittimità e della correttezza di tutte le delibere del consiglio di amministrazione per verificare sia il rispetto degli obblighi previsti ope legis a carico degli amministratori, sia l'adempimento da parte di questi ultimi dei generali obblighi legali ex art. 2392, comma 1, c.c., di diligente gestione aziendale nell'interesse sociale.

I sindaci sono tenuti a verificare con continuità, senza limitarsi ad un' “alta vigilanza” meramente formale, l'operato degli amministratori, affinchè costoro, nell'organizzare ciascuna area della struttura aziendale, agiscano con competenza e nel rispetto delle procedure di gestione dei controlli interni.

La complessa articolazione della struttura organizzativa di una banca non può comportare l'esclusione o anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo, gravando sui sindaci, da un lato, l'obbligo di vigilanza – in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti degli atti di abuso gestionali degli amministratori, ma anche della verifica dell'adeguatezza delle metodologie finalizzate al controllo interno della società, secondo parametri procedimentali dettati dalla normativa regolamentare, a garanzia degli investitori – e, dall'altro lato, l'obbligo legale di denuncia immediata alla Banca d'Italia e alla Consob.

Il caso

I membri del collegio sindacale di una banca proponevano ricorso ai sensi dell'art. 145 D.Lgs. n. 385/1993 avverso il provvedimento di Banca d'Italia agli stessi notificato per la contestazione della violazione delle disposizioni sulla governance, di carenze nell'organizzazione dei controlli interni e di carenze nella gestione del controllo del credito e per la conseguente irrogazione nei confronti dei ricorrenti delle correlate sanzioni amministrative.

La Corte d'Appello di Roma così adita si pronunciava, inter alia, sui doveri di vigilanza gravanti in capo ai componenti il collegio sindacale di una società bancaria, sottolineando che spetta a questi ultimi “verificare con continuità ed in ogni caso, i possibili rischi aziendali, sulla base dei flussi informativi e della funzione di controllo interno loro demandata e non limitata a compiti di ‘alta vigilanza' ”.

Dunque, i sindaci proponevano ricorso per la cassazione di tale sentenza, eccependo l'errore della Corte d'Appello nell'interpretazione della normativa primaria e secondaria in merito agli obblighi gravanti sui membri del collegio sindacale di imprese bancarie quotate, lamentando che questi siano tenuti ad “un controllo di carattere globale e sintetico, mentre l'opportunità e la convenienza delle scelte operative restano di competenza esclusiva degli amministratori e nessun potere è riconosciuto ai sindaci per imporre o impedire ai primi il compimento di atti di gestione che non violino la legge”.

Le questioni

Il dovere di vigilanza del collegio sindacale di società di diritto comune

L'art. 2403, comma 1 c.c. riconosce in capo ai membri del collegio sindacale di una società di capitali il dovere di “vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”.

Il controllo disciplinato dalla normativa in esame, secondo l'orientamento consolidato di dottrina e giurisprudenza, è di “legittimità sostanziale”; è diretto cioè a verificare la rispondenza dell'attività sociale alle regole tecniche di buona amministrazione (si veda Cass. Civ., 28 maggio 1998, n. 5287, in Giust. Civ., 1998, I; Trib. Milano, 7 febbraio 2003, in Società, 2003, 10, 1385; G. Cavalli, I sindaci, in Trattato Colombo-Portale, Torino, 1992, 97; L. Quagliotti, La nomina dei sindaci: equilibrio strutturale e indipendenza sostanziale, in Il collegio sindacale. Le nuove regole, a cura di R. Alessi, N. Abriani, U. Morera, Milano, 2007, 90; N. Abriani, L'organo di controllo, in Corporate governance e “sistema dei controlli” nelle S.p.A., a cura di U. Tombari, Torino, 2013, 117; D. Regoli, Gli amministratori indipendenti: alcune condizioni per un più efficace funzionamento di questo strumento di governance nel sistema dei controlli sulla gestione, in Dialogo sul sistema dei controlli nelle società, a cura di P. Abbadessa, Torino, 2015, 56).

Il dovere di vigilanza dei sindaci, dunque, non si estende alla valutazione della convenienza economica e dell'opportunità della gestione (ossia al merito in senso proprio), essendo queste coperte dalla cd. business judgement rule, ma esso è volto al controllo del rispetto dei principi di corretta amministrazione, ovvero dell'osservanza delle regole tecnico-aziendalistiche-istruttorie, procedurali e decisionali che concretizzano la diligenza professionale del buon amministratore, ai sensi dell'art. 2392 c.c. (si veda P. Montalenti, Amministrazione e controllo nella società per azioni: riflessioni sistematiche e propose di riforma, in Riv. Soc., I, 2013, 42; V. Squarotti, Le funzioni del collegio sindacale, in Giur.it., 2013, 10). Il dovere di controllo, tuttavia, “non è limitato allo svolgimento di compiti di mero controllo contabile e formale, ma si estende anche al contenuto della gestione, atteso che la previsione di cui all'art. 2403, comma primo, parte prima, c.c., va combinata con quelle del terzo e del quarto comma della medesima disposizione, nella parte in cui conferiscono al collegio sindacale il potere, nonché dovere, di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali, ovvero su fatti determinati” (Cass. civ., 29 ottobre 2013, n. 24362, in Fisco online, 2013).

Più precisamente, i sindaci devono verificare che gli amministratori non pongano in essere operazioni estranee all'oggetto sociale, ovvero in conflitto di interessi con la società, ovvero operazioni manifestamente imprudenti o azzardate o che possano compromettere l'integrità del patrimonio sociale (si veda A. Cotto, M. Meoli, F. Tosco e R. Vitale, Collegio sindacale, in Società, Milano, 2013, 1249).

A tale proposito, è utile precisare che, con il termine vigilanza non si intende un'attività di ispezione puntuale, diretta e diffusa, ma, piuttosto, una “funzione di sintetica e generale sorveglianza sulle aree, peraltro ampie e articolate, oggetto dei poteri-doveri dell'organo di controllo” (si veda P. Montalenti, Amministrazione e controllo nella società per azioni: riflessioni sistematiche e proposte di riforma, cit.).

Si ritiene, dunque, che non sia dovuta da parte dei sindaci una vigilanza di tipo analitico e dettagliato su ciascun singolo atto di gestione degli amministratori, ad eccezione di ipotesi particolari nelle quali tale controllo sia opportuno, “vuoi in ragione della straordinarietà di una data operazione gestoria, vuoi perchè dalla vigilanza sull'adeguatezza e correttezza amministrativa sono emersi indici di sospetto, vuoi allo scopo di verificare, a campione e in modo sintetico, l'effettivo funzionamento degli assetti organizzativi” (in tal senso V. Squarotti, Le funzioni del collegio sindacale, in Giur. It., 2013, 10).

Il dovere di vigilanza del collegio sindacale di società bancarie

L'art. 52 D.Lgs. 385/1993 non stabilisce alcuna norma con riguardo agli obblighi di vigilanza del collegio sindacale delle società bancarie, prescrivendo soltanto l'obbligo per il collegio sindacale di inviare a Banca d'Italia, inter alia, “le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto”.

La regolamentazione dell'attività di vigilanza del collegio sindacale forma, invece, oggetto del Titolo IV, Capitolo 1, Sezione III della circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, introdotto con il primo aggiornamento del 6 maggio 2014 (successiva alle circolari n. 229 del 21 aprile 1999 e n. 263 del 27 dicembre 2006 e al provvedimento n. 264 del 4 marzo 2008) nel quale è previsto che il collegio sindacale di società bancarie “vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della banca”, “ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni [...] e [di] accertare l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate. [...] verifica e approfondisce cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili. [...]. I controlli devono riguardare trasversalmente tutta l'organizzazione aziendale, includendo verifiche in ordine ai sistemi e alle procedure (es. quelli informativi e amministrativo-contabili), ai diversi rami di attività (credito, finanza, ecc.), [e] all'operatività (introduzione di nuovi prodotti, ingresso in nuove aree di business o geografiche, continuità operativa, outsourcing)”.

La normativa secondaria emanata da Banca d'Italia, dunque, prevede un ampliamento dei doveri del collegio sindacale di società bancarie rispetto ai doveri del collegio sindacale di società di diritto comune, pur senza nulla disporre relativamente alle concrete modalità di svolgimento di tali doveri.

A riguardo si è pronunciata la Suprema Corte con la sentenza in commento (innovando rispetto a precedenti pronunce - quali, ad esempio, Cass. Civ., 10 giugno 2014, n. 13051; Cass. Civ., 16 dicembre 2015, n. 25289; Cass. civ., 29 marzo 2016, n. 6037 - nelle quali la Corte di Cassazione si era limitata a pronunciarsi circa la responsabilità dei membri del collegio sindacale per violazione del dovere di controllo, senza fare menzione delle attività a questi richieste in concreto al fine della esecuzione degli obblighi loro ascritti), indicando specificamente le modalità con le quali il collegio sindacale debba esercitare il controllo sulla corretta amministrazione della società bancaria; così stabilendo che tale controllo debba essere continuo e costante e non sintetico (diversamente da quanto ritenuto sufficiente con riguardo alle società di diritto comune; a riguardo, si veda V. Squarotti, Le funzioni del collegio sindacale, cit.; P. Montalenti, Amministrazione e controllo nella società per azioni: riflessioni sistematiche e propose di riforma, cit.). La stessa sentenza, inoltre, dispone che tale controllo debba essere effettuato relativamente alla legittimità e alla correttezza di tutte le decisioni dell'organo amministrativo, sussistendo l'obbligo di verificare eventuali carenze organizzative generali e di prevenire e contenere i possibili rischi aziendali. Ciò anche qualora i sindaci si avvalgano di consulenti esterni, giacché “la facoltà, per il collegio sindacale, di avvalersi di collaborazioni esterne, non può valere in alcun modo a svuotare di contenuto l'attività propria dell'organo di controllo né a liberarlo dalle connesse responsabilità” (si veda la sentenza in commento).

La Suprema Corte, inoltre, ribadisce il principio già sancito dalle Sezioni Unite della stessa Corte (si veda Cass. civ. SS. UU., 30 settembre 2009, n. 20934) relativamente alla responsabilità dei sindaci di società bancarie per concorso omissivo qualora vengano accertate carenze nella predisposizione e/o nell'applicazione delle procedure aziendali volte alla corretta gestione della società; confermando ciò un'ipotesi di violazione degli obblighi di vigilanza posti a carico degli stessi sindaci (in tal senso si veda anche Cass. civ., 29 marzo 2016, n. 6037, cit.). Una tale responsabilità, in effetti, “discende dall'applicazione dei principi in tema di concorso di persone nell'illecito amministrativo, in forza dei quali, quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge [...] restando in tal modo la pena pecuniaria applicabile a tutti coloro che abbiano offerto un contributo alla realizzazione dell'illecito, concepito come una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutti gli atti dei quali l'evento punito costituisce il risultato” (Cass. civ., 11 ottobre 2006, n. 21797).

Osservazioni

La sentenza in esame riafferma il principio già delineato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il potere-dovere di controllo cui è tenuto ciascun membro del collegio sindacale non viene meno, né viene affievolito in considerazione della complessa articolazione della struttura organizzativa della banca (in senso conforme si vedano Cass. civ., 29 marzo 2016, n. 6037, cit.; Cass. civ. SS.UU., 30 settembre 2009, n. 20934, cit.).

La sentenza in commento, inoltre, fissa gli obblighi posti in concreto in capo al collegio sindacale, stabilendo che nelle società bancarie la vigilanza svolta dall'organo di controllo debba sostanziarsi in una analisi dettagliata dell'operato degli amministratori, finanche spingendosi alla verifica puntuale della legittimità e della correttezza di tutte le delibere del consiglio di amministrazione.

Conclusioni

La Suprema Corte enuclea gli specifici oneri di controllo posti a carico dei sindaci delle società bancarie, individuando le modalità con le quali debbano estrinsecarsi le funzioni di controllo ascritte al collegio sindacale, così indicando l'alveo di applicazione della normativa secondaria in argomento.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.