Per i rifiuti speciali il beneficio non è automatico

La Redazione
31 Luglio 2018

La Cassazione, con l'ordinanza n. 20018/2018, ha statuito che in tema di rifiuti speciali il beneficio non è automatico. L'impresa deve fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree escluse dalla superficie imponibile.

Anche se il Comune non ha previsto nel proprio regolamento i limiti per l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli solidi urbani, l'impresa deve fornire comunque all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile. Così si è espressa la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 27 luglio 2018 n. 20018, con la quale i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso di una società, che aveva impugnato un avviso di accertamento per TARSU. Secondo la ricorrente, il Comune non aveva previsto nel proprio regolamento comunale i limiti quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani solidi.

La Corte ha tuttavia rigettato il ricorso, rilevando come «La disciplina agevolativa prevista per i rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993, non opera automaticamente ma necessita di denuncia ai fini della determinazione delle superfici tassabili, affinché dalle stesse possano essere scomputate quelle destinate alla produzione di rifiuti speciali, incombendo alla impresa contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che, per il detto motivo, non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile». Poiché la società contribuente non aveva osservato tale onere di informazione, non poteva superarsi la presunzione secondo cui producono rifiuti urbani coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale.

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