Lavoratori pubblici e privati: sempre pignorabile il TFR

Redazione scientifica
01 Agosto 2018

Le quote accantonate del trattamento di fine rapporto sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l'esigibilità, con la conseguenza che le stesse sono pignorabili e devono essere incluse nella dichiarazione resa dal terzo. Tale principio, valevole per i lavoratori subordinati del settore privato, si estende anche ai dipendenti pubblici.

Il caso. La Corte d'appello di Bari dichiarava l'inefficacia del pignoramento dell'indennità di fine servizio di una dipendente del MIUR (ancora in servizio), affermando la non assoggettabilità a pignoramento di somme non ancora esigibili.

Contro tale decisione la dipendente ha proposto ricorso per cassazione.

Pignorabilità del TFR. Il Collegio, esaminando i motivi relativi alla pignorabilità del trattamento di fine servizio spettante ai dipendenti pubblici, afferma il seguente principio di diritto: «Anche dopo la riforma del settore disposta con il d.lgs. n. 252/2005, le quote accantonate del trattamento di fine rapporto, tanto che siano trattenute presso l'azienda, quanto che siano versate al Fondo di Tesoreria dello Stato presso l'Inps ovvero conferite in un fondo di previdenza complementare, sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l'esigibilità, con la conseguenza che le stesse sono pignorabili e devono essere incluse nella dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c.. Tale principio, valevole per i lavoratori subordinati del settore privato, si estende anche ai dipendenti pubblici, stante la totale equiparazione del regime di pignorabilità e sequestrabilità del trattamento di fine rapporto o di fine servizio susseguente alle sentenze della Corte cost. n. 99/1993 e n. 225/1997».

In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha accolto i motivi di ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello territorialmente competente.

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