Movimenti sospetti: è onere della società contribuente dissipare i dubbi del Fisco
01 Agosto 2018
Spetta alla società contribuente fornire la prova contraria che i singoli movimenti bancari non si riferiscono ad operazioni imponibili. Questo è quanto ricordato dai giudici della Corte di Cassazione con l'ordinanza del 24 luglio 2018 n. 19569, con la quale i Supremi Giudici hanno accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Il caso riguardava una S.r.l. che aveva ricevuto un avviso di accertamento da parte del Fisco relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002; l'Agenzia aveva determinato il reddito e recuperato a tassazione le imposte non versate. I redditi della società erano stati ricostruiti induttivamente, stante l'omessa presentazione delle relative dichiarazioni. Il giudice di appello aveva però annullato gli avvisi per insufficienza degli elementi risultanti dalla movimentazione bancaria.
«In tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA – hanno osservato dalla Corte – tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono […] riferiti all'attività economica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l'acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando all'interessato fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili». Tale presunzione determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili siano inclusi nella base imponibile o che non sono riferibili ad operazioni imponibili. |