Stop al regime agevolativo per l'ASD che lucra verso i suoi aderenti
01 Agosto 2018
Non basta che un'associazione sportiva dilettantistica sia affiliata a federazioni sportive o al Coni: lo svolgimento di attività lucrative da parte dell'associazione nei confronti dei suoi associati comporta la revoca del regime agevolativo, tanto più se i soci sono tali solo perché hanno una tessera che, però, non consente loro di vivere la vita associativa completamente, perché è loro negato il voto nelle assemblee e nella nomina del Direttivo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 30 luglio 2018 n. 20123. Nel caso in esame, l'associazione sportiva metteva a disposizione le sale per i suoi 882 soci, che pagavano una somma mensile senza avere, in cambio, il diritto di partecipare alle assemblee e alla gestione dell'associazione poiché tali diritti erano accentrati nelle mani di pochissimi soci fondatori o ordinari.
Sul presupposto che, dunque, l'associazione sportiva non avesse diritto al godimento del regime agevolativo previsto dalla legge per le associazioni prive di finalità di lucro, perché svolgeva di fatto attività commerciale verso i soci aderenti, l'Agenzia delle Entrate aveva emesso alcuni avvisi di accertamento per il recupero a tassazione a fini IRPEG, IRAP ed IVA. Tali avvisi venivano annullati dalla CTR in quanto l'associazione, affiliata al Movimento Sportivo Promozionale, gestiva i principi di democraticità richiesti dall'art. 111, comma 4 quinquies, del D.P.R. 917/1986 e poteva fruire del regime agevolato ai fini delle imposte dirette. Ai sensi dell'art. 111,, secondo i giudici di merito, le prestazioni e i servizi offerti dall'associazione nei confronti dei soci afferivano alle finalità istituzionali dell'ente e, pertanto, potevano essere qualificate come non commerciali. Ciò non è parso condivisibile ai giudici della Cassazione, che hanno accolto il ricorso dell'Agenzia. In breve, secondo gli Ermellini, la valutazione dei giudici di merito contrasta con il disposto della norma, dalla quale si evince che “l'esenzione d'imposta prevista dall'art. 111 (ora art. 148) del d.P.R. n. 917/1986 in favore delle associazioni non lucrative dipende … dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto estrinseco e neutrale dell'affiliazione alle federazioni sportive e al Coni”. |