È ammissibile un successivo licenziamento, dopo il primo, fondato su un diverso motivo, sopravvenuto o comunque non conosciuto in precedenza
01 Agosto 2018
Il caso. Un lavoratore, con mansioni di macchinista, era stato destinatario di sei procedimenti disciplinari culminati con due successivi licenziamenti. Il Tribunale di Treviso aveva ritenuto che non potesse essere irrogato il primo licenziamento in quanto il fatto contestato integrava una ipotesi di responsabilità disciplinare a cui era applicabile una sanzione conservativa e che il secondo fosse inefficace ed invalido in quanto non inerente a fatti sopravvenuti, essendo stata predisposta la relativa contestazione in data precedente alla lettera di invio del primo licenziamento. La Corte di appello di Venezia, su ricorso del datore di lavoro, aveva poi sostentuto, quanto alla reiterazione del licenziamento, che i fatti posti a base del secondo licenziamento risalivano a un periodo anteriore al primo licenziamento, sicché doveva ritenersi consumato il potere di sanzionarli, posto che il datore era già nella condizione di valutare unitariamente i fatti addebitati e di procedere con un solo atto sanzionatorio.
Ammissibilità di un secondo licenziamento successivo al primo. In tema di licenziamento in regime di tutela reale, ove il datore di lavoro abbia intimato al lavoratore un licenziamento individuale, è ammissibile una successiva comunicazione di recesso dal rapporto da parte del datore medesimo, purché il nuovo licenziamento si fondi su una ragione o su un motivo diverso, sopravvenuto o, comunque, non conosciuto in precedenza dal datore, e la sua efficacia resti condizionata all'eventuale declaratoria di illegittimità del primo. |