Decesso derivante da illecito: esclusa la risarcibilità iure hereditatis quando la morte è immediata
02 Agosto 2018
IL CASO In un incidente stradale decedono tre giovani ragazzi; la madre e il fratello di una delle vittime convengono in giudizio il padre del conducente, anch'egli deceduto nel sinistro, e la sua compagnia di assicurazione. Analoga domanda risarcitoria viene presentata dai genitori di un'altra delle vittime. I convenuti chiamano in giudizio il conducente dell'altra auto coinvolta nel sinistro e la sua assicurazione. Il Tribunale accerta l'esclusiva responsabilità del conducente che aveva perso il controllo del mezzo ed aveva invaso la corsia opposta, determinando lo scontro frontale e pronuncia le condanne risarcitorie solidali. La corte d'appello di Milano, successivamente adita, rigetta i ricorsi affermando che, essendo le vittime decedute sul colpo, non era possibile ipotizzare il danno biologico terminale richiesto iure hereditatis, e che nessuna prova economica del danno patrimoniale da perdita del sostentamento economico del figlio deceduto era stata fornita.
ESCLUSA LA RISARCIBILITÀ IURE HEREDITATIS La Suprema Corte ricorda che, in tema di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da illecito, il ristoro della perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, è fruibile solo in natura dal titolare ed è insuscettibile di essere reintegrato per equivalente. E precisa che qualora il decesso si verifichi immediatamente o dopo un brevissimo lasso di tempo, la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio è esclusa, mancando il soggetto al quale sia ricollegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero, nel secondo, della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Cass. civ., n. 15350/2015).
ESCLUSO IL NON RICHIESTO DANNO MORALE CATASTROFALE La Corte ritiene che nella fattispecie non sia possibile attribuire neppure il danno morale catastrofale da sofferenza nell'attesa consapevole del decesso, che non era neppure stato domandato come già chiarito dalla Corte di merito.
La Corte pertanto rigetta il ricorso e da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. |