Dazi antidumping: chiarimenti in relazione alle misure di riequilibrio

La Redazione
02 Agosto 2018

Lo scorso 31 luglio l'Agenzia delle Dogane ha reso nuovi chiarimenti in relazione alle misure di riequilibrio adottate dall'Europa, con il Regolamento (UE) n. 2018/886, in risposta ai dazi doganali degli Stati Uniti sull'acciaio e sull'alluminio. Le nuove indicazioni delle Dogane seguono la Nota della Commissione Europea dello scorso 10 luglio (TAXUD/A2/SPE/GdMPAres 2018).

Lo scorso 31 luglio l'Agenzia delle Dogane ha reso nuovi chiarimenti in relazione alle misure di riequilibrio adottate dall'Europa, con il Regolamento (UE) n. 2018/886, in risposta ai dazi doganali degli Stati Uniti sull'acciaio e sull'alluminio. Le nuove indicazioni delle Dogane seguono la Nota della Commissione Europea dello scorso 10 luglio (TAXUD/A2/SPE/GdMPAres 2018 ) con cui viene comunicato che, a seguito dell'entrata in vigore delle menzionate misure, sulle merci oggetto del nuovo Regolamento dovranno essere applicate le specifiche disposizioni previste per le procedure speciali riguardanti le merci sottoposte a dazio antidumping.

In particolare, le Dogane precisano che, per ciò che concerne il regime di perfezionamento attivo:

  • per le nuove istanze riguardanti le merci oggetto di tali misure, nel caso in cui il richiedente scelga la modalità di tassazione prevista dall'art. 85 CDU (Codice doganale Unionale) si dovrà effettuare un esame delle condizioni economiche in sede unionale;
  • per le autorizzazioni già rilasciate relative alle merci oggetto del Regolamento (UE) n. 2018/886 si dovrà procedere ad esame delle condizioni economiche solo nel caso in cui risulti evidente che gli interessi essenziali degli operatori unionali siano pregiudicati da tali operazioni.

Per quanto concerne le operazioni di perfezionamento attivo per le quali è prevista l'applicazione della procedura di appuramento semplificato (aeromobili e settore aerospaziale) le Dogane chiariscono che “non sarà più possibile utilizzare tale semplificazione per le merci oggetto del dazio antidumping previste dal suddetto regolamento, dalla data di applicazione di quest'ultimo”. Infine, per le autorizzazioni alle procedure speciali per le quali è previsto l'uso dell'equivalenza, è precisato che “dovrà essere verificato se è necessario procedere alla modifica o alla revoca delle stesse” in applicazione del divieto di utilizzo dell'equivalenza in presenza di dazi antidumping sulle merci vincolate al regime.

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