Le incognite della procura alle liti con firma illeggibile
02 Agosto 2018
Quando la sottoscrizione illeggibile invalida la procura alle liti?
Parliamo — ovviamente — della procura alle liti apposta in calce o a margine di un atto giudiziario: viceversa, nel caso di procura per atto di notaio, il problema della leggibilità della sottoscrizione del conferente, com'è intuitivo, non si pone affatto. Dirò, anzitutto, che la leggibilità della sottoscrizione apposta dal conferente in calce alla procura non è requisito di validità di essa: nulla dispone in proposito la legge, sicché ciascuno firma come usa fare. E tuttavia, come subito vedremo, l'illeggibilità può assumere rilievo quando impedisca di stabilire se la procura è stata rilasciata da un soggetto che ne aveva il potere. Il che — devo subito aggiungere — può verificarsi nel caso in cui la parte che sta in giudizio sia una persona giuridica o un ente di fatto, non invece se sia una persona fisica. Poniamo che io stia in giudizio come attore o come convenuto: nell'un caso e nell'altro il mio difensore redigerà un atto, normalmente una citazione o una comparsa di risposta, che indicherà il mio nome («Mauro Di Marzio, rappresentato e difeso dall'avv. Xy, ed elettivamente domiciliato»…) e conterrà in calce o a margine la procura alle liti. Ora, anche nel caso che il testo della procura non contenga il mio nome, e la mia firma in calce ad essa sia — come in effetti è — totalmente illeggibile, non c'è dubbio che, in un atto giudiziario intestato a Mauro Di Marzio, la sottoscrizione, per quanto illeggibile, debba essere attribuita a nessun'altro che a Mauro Di Marzio. In tal senso la Suprema Corte ripete che l'illeggibilità è irrilevante «ove l'autore sia identificabile, con nome e cognome, dal contesto dell'atto medesimo, in quanto ciò consente di affermare, pur in presenza di firma illeggibile, la riferibilità della procura alla persona, come effetto dell'autenticazione compiuta dal procuratore» (Cass. civ., 30 dicembre 2014, n. 27548; Cass. civ., 19 marzo 2007, n. 6464). E mi pare chiaro che in caso di persona fisica il contesto dell'atto conterrà sempre — salvo casi di negligenza particolarmente grave — l'indicazione del nome e cognome del conferente. Lo stesso discorso può farsi per le persone giuridiche e per gli enti di fatto, quando l'atto contenga l'indicazione del nominativo della persona fisica che li rappresenta. Pensate a Xy S.r.l., o S.p.a. in persona dell'amministratore unico Tizio o dell'amministratore delegato Caio. Oppure al Condominio Xy in persona dell'amministratore Sempronio. Anche in caso di procura in calce o a margine con firma illeggibile, essa dovrà essere attribuita, volta a volta, a Tizio, Caio o Sempronio. E si applicherà, cioè, il medesimo principio che si è detto. Pensate ora ad un atto intestato a Xy S.r.l., o S.p.a. in persona dell'amministratore unico o dell'amministratore delegato, senza indicazione del nominativo, oppure, ancor più genericamente, «in persona del legale rappresentante pro tempore». Con in calce o a margine una procura rilasciata con firma illeggibile, senza indicazione del conferente. Anche in questo caso la procura è valida. La Suprema Corte, ancora all'inizio degli anni '90 del secolo scorso offriva in proposito una serie variegata di opinioni. Molte sentenze facevano leva sull'osservazione che la certificazione da parte del difensore ha natura pubblicistica e presuppone « non solo il preventivo accertamento dell'identità personale del sottoscrittore, ma anche la sua identificazione nella posizione che il medesimo ha nel processo e, quindi, nella qualità stessa che egli dichiara in ordine ai poteri di rappresentanza dell'ente» (Cass. civ., 25 agosto 1992, n. 9842; Cass. civ., 18 ottobre 1982, n. 5409; Cass. civ., 29 dicembre 1962, n. 3438). Una larga parte della giurisprudenza, viceversa, riteneva che fosse nulla la procura alle liti quando la firma apposta dal rappresentante della società sulla procura risultasse illeggibile e nell'intestazione dell'atto nonché nella stessa procura non fosse specificato il nome del conferente. Quest'ultimo indirizzo, che può definirsi rigorista, è stato ad un dato momento accolto dalle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., 5 febbraio 1994, n. 1167). La soluzione, seguita da molte altre decisioni dello stesso segno, è stata disattesa da altre pronunce, le quali hanno sostenuto che la procura rilasciata con firma illeggibile da persona qualificatasi come legale rappresentante di società, non è invalida, ma deve presumersi provenire dalla persona fisica investita secondo lo statuto del potere rappresentativo, spettando alla controparte, sulla base delle risultanze del registro delle imprese, di opporre con deduzioni specifiche e di dimostrare la non riferibilità di quella sottoscrizione a detta persona (Cass. civ., 2 aprile 2004, n. 6521; Cass. civ., 20 settembre 2002, n. 13761; Cass. civ., 1° giugno 1999, n. 5309). Ed ancora, vi è stato chi ha sostenuto che il difetto di leggibilità della sottoscrizione apposta in calce alla procura alle liti non comporta la nullità di quest'ultima in sé, ma può semmai rilevare sotto il diverso profilo dell'invalidità dell'atto introduttivo del giudizio cui quest'ultima accede (Cass. civ., 24 maggio 2004, n. 9927). Dinanzi a questo nuovo contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite, sono nuovamente intervenute, neutralizzando infine gli effetti attribuiti dall'indirizzo all'epoca maggioritario alla illeggibilità della sottoscrizione apposta in calce alla procura. Con un gruppo di arresti coevi, infatti, le Sezioni Unite hanno affermato che l'illeggibilità della firma del conferente la procura alle liti, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 c.p.c., facendo così carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile; ove detta integrazione difetti, sia inadeguata o sia tardiva, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui accede (Cass. civ., Sez. Un., 7 marzo 2005, n. 4814). In tal modo il rigore del precedente orientamento è stato notevolmente ridimensionato giacché: i) è sufficiente per l'individuazione del sottoscrittore con firma illeggibile l'indicazione della sua carica nella persona giuridica; ii) l'eventuale incertezza sull'identità del firmatario fra le nullità cd. relative come tali sanabili; iii) il difensore della parte che ha sottoscritto la procura in modo illeggibile può indicare il nome del sottoscrittore, a condizione che l'integrazione sia posta in essere con la prima risposta difensiva di replica alla deduzione della nullità e in modo chiaro, univoco e non rettificabile in un momento successivo. I rischi derivanti dal conferimento della procura alle liti con firma illeggibile, tuttavia, non sono del tutto esclusi. Pensate ad un atto intestato a Xy S.r.l., o S.p.a. «in persona del legale rappresentante pro tempore», senza indicazione del nominativo. Qui, in mancanza dell'indicazione della carica, il regime di pubblicità al quale sono sottoposte le società non vale a consentire l'identificazione del firmatario. E lo stesso discorso va fatto per quei soggetti per i quali non esiste un regime pubblicitario: immaginiamo un'associazione non riconosciuta un condominio. In tal caso, a fronte dell'eccezione di controparte, l'interessato dovrà immediatamente dimostrare che chi ha firmato la procura ne aveva il potere, producendo la documentazione idonea allo scopo. Altrimenti il giudice prenderà atto della mancanza di una valida procura, con le relative, diverse conseguenze a seconda che il difensore privo di valida procura sia il difensore dell'attore o del convenuto. Ovvio il finale suggerimento: quando si difende un ente collettivo, è bene indicare sempre il nominativo della persona fisica che conferisce la procura e la sua carica, tale da attribuirgli la titolarità di tale potere.
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