La richiesta di protezione internazionale impedisce l'espulsione dello straniero senza permesso di soggiorno

Redazione scientifica
02 Agosto 2018

Il richiedente asilo ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato, in attesa della risposta alla sua istanza di protezione, anche se presentata dopo l'emissione del provvedimento di espulsione.

Il caso. Il giudice di pace di Catania rigettava l'opposizione avverso il provvedimento di espulsione adottato nei confronti di una straniera senza permesso di soggiorno, osservando che la stessa non era titolare di permesso di soggiorno e che la presentazione di istanza per il riconoscimento della protezione internazionale non ostava all'emanazione del decreto di espulsione.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la straniera, deducendo la violazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 25/2008.

Richiesta di protezione internazionale. Il Collegio ritiene che il principio in base al quale il richiedente asilo ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato in pendenza di esame della sua domanda di protezione, non soffre eccezione allorchè la stessa sia stata presentata dopo l'emissione di provvedimento di espulsione, ferma restando la possibilità di disporre il suo trattenimento.

Divieto di espulsione. A parere dei Giudici, ciò comporta che sussiste il divieto di espulsione e dunque l'erroneità del provvedimento del giudice di pace, che non risulta giustificato dal fatto che la presentazione della domanda sia avvenuta in pendenza del giudizio.

Per tali motivi, la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessarie ulteriori accertamenti nel merito, annulla il decreto di espulsione.

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