Il piano del consumatore proposto dal fideiussore garante di obbligazioni di impresa

03 Agosto 2018

La nozione di "consumatore" della legge 3/2012 deve armonizzarsi con le disposizioni del diritto comunitario. Essa va interpretata facendo riferimento al ruolo e alle finalità perseguite dal garante rispetto all'impresa garantita: pertanto, il fideiussore di un'obbligazione oggettivamente riferibile ad un'attività professionale può anche essere considerato consumatore se non ha assunto cariche sociali o gestorie nella società beneficiaria della garanzia.
Massima

La nozione di "consumatore" della legge 3/2012 deve armonizzarsi con le disposizioni del diritto comunitario. Essa va interpretata facendo riferimento al ruolo e alle finalità perseguite dal garante rispetto all'impresa garantita: pertanto, il fideiussore di un'obbligazione oggettivamente riferibile ad un'attività professionale può anche essere considerato consumatore se non ha assunto cariche sociali o gestorie nella società beneficiaria della garanzia.

Il caso

Il Tribunale di Palermo ha deciso un reclamo proposto ai sensi dell'art. 737 c.p.c. e dell'art. 10, comma sesto, L.3/2012 per la riforma del provvedimento con il quale il giudice monocratico aveva rigettato il ricorso per l'omologa di un accordo, qualificato come accordo di composizione della crisi, perché economicamente infattibile. Ciò in quanto i beni posti al servizio del piano non si rivelavano sufficienti al pagamento dei creditori secondo la prospettazione fattane dai dissenzienti. Il debitore ha proposto reclamo asserendo di aver trovato un accordo ‘para-concordatario' con uno dei creditori contrari al piano, che avrebbe consentito la prosecuzione della procedura in modo da assicurare la fattibilità economica del piano.

La proposta di risoluzione della crisi è stata riqualificata come piano del consumatore dal giudice di secondo grado, poiché le obbligazioni assunte dal debitore si originavano dalla garanzia prestata dalla ricorrente a favore dell'impresa del figlio, rispetto alla quale il ricorrente era totalmente estraneo. La diversa sussunzione della proposta come piano del consumatore non è priva di conseguenze: essa importa tra l'altro l'irrilevanza delle votazioni e la sola valutazione del giudice circa la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione del patrimonio: nel caso di specie, la proposta prevedeva una cessione parziale dei beni senza finanza esterna, in particolare la vendita di uno solo dei due immobili di proprietà, il cui ricavato era insufficiente al pagamento degli importi promessi con il piano. Esso doveva considerarsi, dunque, meno conveniente rispetto ad ogni altra soluzione nella quale l'intero patrimonio del ricorrente sarebbe stato posto a garanzia del debito. Ne discendeva l'infattibilità del piano, il rigetto del gravame e la conferma dell'ordinanza di primo grado.

La questione giuridica e la relativa soluzione

L'arresto in commento si pone in apparente contrasto con la linea demarcata da una nota sentenza della Cassazione (Cass. 1869/2016), con cui la S. Corte aveva esercitato le proprie prerogative nomofilattiche delineando una prima definizione di consumatore ai fini delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

L'art. 6 L.3/2012 traccia una figura di consumatore più ristretta rispetto a quella prevista dal codice del consumo (art. 3, comma 1, lett a): può essere regolato con il piano del consumatore il sovraindebitamento che derivi da obbligazioni esclusivamente (e non prevalentemente) contratte per scopi estranei all'attività professionale eventualmente svolta.

Prima dell'entrata in vigore della legge, la Corte di Giustizia aveva tracciato un discrimine più netto nel tratteggiare il consumatore, facendo leva sull'accessorietà della fideiussione ed escludendo la ricorrenza del requisito soggettivo, poiché la qualifica del garantito si riflette sulla condizione del garante (Corte di Giustizia UE C45/96 del 17 marzo 1998 e Cass. 25212/2011).

Secondo questa prospettiva, dunque, se il garantito è un imprenditore, il fideiussore non può mai essere considerato consumatore.

Successivamente, la Corte Europea aveva sfumato i contorni della figura sancendo che la qualità di consumatore deve essere valutata con riferimento alle parti del contratto di garanzia e non rispetto alla natura dell'obbligazione garantita (CGUE - Sez. VI - 19 novembre 2015 - causa C-74_15).

Questa evoluzione interpretativa costituisce la base concettuale sulla quale si è sviluppato il ragionamento dei giudici palermitani.

La diversa declinazione della nozione di consumatore nel codice del consumo e nel sovraindebitamento è diretta conseguenza delle diverse finalità delle normative di riferimento: mentre il codice del consumo definisce il consumatore per assicurargli una maggior tutela che trae origine da una asimmetria informativa con il professionista, nel sovraindebitamento la figura mira a definire la crisi in una situazione di secondaria rilevanza economica, dove il conflitto con il ceto creditorio può essere più acceso sì da giustificare l'assenza del un voto sul piano, che invece sussiste nell'accordo di composizione della crisi (al quale, in via di mera opzione, possono pure accedere i consumatori).

Proprio per questa ragione, il Piano del Consumatore costituisce una deroga assai più incisiva dell'accordo di composizione della crisi al principio della garanzia generica sancito dall'art. 2740 cod. civ.: forse per questa ragione possono giustificarsi alcuni orientamenti restrittivi e di rottura rispetto alla definizione datane dalla Suprema Corte prima dell'introduzione della disciplina sul sovraindebitamento.

La Suprema Corte, infatti, aveva delineato il profilo del consumatore sulla scia tracciata dal legislatore nazionale del Codice del Consumo all'art. 3, comma 1, lett.a) e dal legislatore comunitario all'art. 2, lett.b) della direttiva 93/13/CEE. L'orientamento si distaccava dai contorni delineati per il codice del consumo, ponendo l'attenzione sulla sfera volitiva del soggetto persona fisica, ovvero sulle intenzioni perseguite nell'assunzione delle obbligazioni. Secondo tale interpretazione, pertanto, anche una persona fisica che svolge un'attività professionale o imprenditoriale, ma che contrae obbligazioni “per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria” può definirsi consumatore e, pertanto, può essere considerata tale ai sensi dell'art. 6 L. 3/2012 per l'accesso alla procedura di piano del consumatore. In ultima analisi, l'accesso alla procedura sarebbe consentito se la genesi del proprio stato di sovraindebitamento è estranea ad obbligazioni contratte per scopi connessi alla propria attività professionale o imprenditoriale. Infatti, ritiene la Corte che “ai sensi della L. 27 gennaio 2012 n. 3, la nozione di consumatore, per essa abilitato al piano, non abbia riguardo in sé e per sé ad una persona priva di relazioni d'impresa o professionali, invero compatibili se pregresse ovvero attuali, purché non abbiano dato vita ad obbligazioni residue, potendo il soggetto anche svolgere l'attività di professionista o imprenditore.” Secondo questa impostazione, è consumatore ai fini della l. 3 /2012 chi agisca per scopi estranei alla propria attività professionale pur potendo essere imprenditore. Il Tribunale di Palermo, invece, sfuma il tono del legislatore del Codice del Consumo e della S. Corte. Infatti, dall'esclusività dell'assunzione delle obbligazioni per soli scopi personali e/o familiari, i giudici del capoluogo siciliano hanno spostato l'attenzione sulla concreta operazione posta in essere dal sovraindebitato, in quanto “la nozione di consumatore va interpretata, ed in questo senso è anche la Corte di Giustizia, facendo riferimento al ruolo della persona in un contratto determinato, rispetto alla natura ed alla finalità di quest'ultimo e non invece alla situazione soggettiva della stessa”. E' una coloritura che si pone solo in apparente contrasto rispetto all'orientamento della sentenza della S. Corte sopra richiamata: un'opzione interpretativa più connessa al rapporto concreto con il garantito. Una ricostruzione, quella postulata dai giudici siciliani, volta certamente ad ampliare la portata di accesso alla procedura di piano del consumatore coerentemente con lo spirito sociale che ha animato il legislatore della L. 3/2012. Secondo l'arresto in commento, è consumatore anche chi ha assunto la garanzia di obbligazioni di impresa, ma non aveva assunto un ruolo rilevante nella gestione dell'attività.

Vanno comunque registrati altri orientamenti nella giurisprudenza di merito, volti ad escludere tout court la qualifica in discorso e il conseguente beneficio del Piano del consumatore per la natura imprenditoriale delle obbligazioni garantite dal socio e amministratore unico della società (Tribunale di Milano, 16 maggio 2015, inedita): il socio e amministratore garante ha sicuramente un ruolo non secondario nella gestione dell'impresa garantita e non può essere considerato consumatore.

Conclusioni

Alla luce delle osservazioni sopra svolte, l'arresto palermitano non rovescia l'elaborazione della nozione di consumatore elaborata dalla Cassazione ed ancor prima dal codice del consumo. Ne arricchisce il contenuto laddove esclude ogni automatismo tra il fideiussore di obbligazioni di natura imprenditoriale e l'accesso al piano del consumatore.

Infatti i giudici siciliani affermano che la nozione tout court “soggettiva” di consumatore così delineata deve trovare come punto di caduta l'individuazione dello specifico affare posto in essere dai contraenti ed il ruolo del garante nell'impresa da vagliare caso per caso.

In tal modo si delinea tuttavia una figura dai contorni incerti, fonte di possibili dubbi applicativi e diversa da quella adottata dall'ordinamento in altri contesti normativi.

Minimi riferimenti bibliografici

FIMMANÒ F., D'ATTORRE, G. La composizione della crisi da sovraindebitamento, 2018; AZZARO, A.M. I contratti non negoziati, 2000, 10 e ss.; SABATELLI, E., La Cassazione precisa la nozione di “consumatore” ai fini dell'accesso al procedimento riservato di composizione delle crisi da sovraindebitamento, In Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 5, 2016, 1257; MALTESE, C. - RUSSO, E. Le principali questioni sull'ammissibilità di un piano del consumatore individuale o c.d. “di gruppo”, in questo portale, 2017; ROSSETTI, S. Gli orientamenti della Sezione Fallimentare di Milano sul sovraindebitamento, in questo portale, 2018.

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