Esclusa la sospensione della delibera per abuso di maggioranza senza elementi e indizi concreti

La Redazione
03 Agosto 2018

È da rigettare il ricorso, proposto dal titolare di una partecipazione sociale, finalizzato a chiedere la sospensione delle delibere assunte dalla assemblea dei soci aventi ad oggetto il mandato, conferito all'organo amministrativo, a vendere l'unica azienda ad un offerente già individuato, qualora lo stesso non fornisca validi ed univoci elementi probatori in punto di dimostrazione sia dell'asserita mancanza di chiarezza delle indicazioni fornite dall'organo amministrativo con riferimento alla situazione economica e finanziaria della società, sia della paventata condotta di abuso di maggioranza (cessione sottocosto dell'azienda ad una società riconducibile ad alcuni soci).

È da rigettare il ricorso, proposto dal titolare di una partecipazione sociale, finalizzato a chiedere la sospensione delle delibere assunte dalla assemblea dei soci aventi ad oggetto il mandato, conferito all'organo amministrativo, a vendere l'unica azienda ad un offerente già individuato, qualora lo stesso non fornisca validi ed univoci elementi probatori in punto di dimostrazione sia dell'asserita mancanza di chiarezza delle indicazioni fornite dall'organo amministrativo con riferimento alla situazione economica e finanziaria della società, sia della paventata condotta di abuso di maggioranza (cessione sottocosto dell'azienda ad una società riconducibile ad alcuni soci). (Nel caso di specie, risultava presente la documentazione, sottoscritta dallo stesso ricorrente/socio, che denota consapevolezza e conoscenza circa l'effettiva situazione di difficoltà finanziaria in cui versava la società; non risultava espressa indicazione, da parte dello stesso, di formale richiesta di documenti necessari ai fini di una sua personale ispezione e non consegnati dalla società; non vi erano elementi concreti denotanti un interesse “particolare” né di alcuni soci titolari di partecipazione al capitale nella misura del 25%, né degli altri soci, i quali hanno votato a favore della deliberazione impugnata, a favorire una manovra sostanzialmente “distrattiva” in danno della società e, dunque, dei loro stessi interessi; l'operazione in parola era stata gestita attraverso una proposta diretta a tutti i principali operatori del settore).

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