Nomina giudiziale e mediazione
03 Agosto 2018
Prima di richiedere la nomina giudiziale occorre esperire la procedura obbligatoria di mediazione?
L'art 71-quater disp. att. c.c., da un lato, indica quali sono le controversie in materia di condominio che, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. n. 28/2010 devono essere precedute dal tentativo di mediazione e, dall'altro, l'art. 5, comma 4, lett. f), del predetto decreto legislativo esclude i procedimenti camerali dalla mediazione obbligatoria preventiva. L'art. 71-quater disp. att. c.c. chiarisce, al comma 1, cosa debba intendersi per controversie “in materia di condominio” offrendo una nozione ampia che ricomprende, oltre a tutto il capo II del titolo VII del libro III, anche gli artt. 61-72 disp. att. c.c. Quindi, ad un primo esame, vi rientrerebbero anche le domande per nomina dell'amministratore di condominio che vengono trattate secondo il rito dei procedimenti di volontaria giurisdizione; tuttavia l'art. 5, comma 4, lett. f), del d.lgs. n. 28/2010 esclude i procedimenti camerali, quali appunto quelli di volontaria giurisdizione, dalla mediazione obbligatoria preventiva. Il quesito dovrebbe essere risolto nel senso che la domanda diretta a richiedere la nomina giudiziale dell'amministratore non debba essere preceduta dalla mediazione obbligatoria, in virtù della specifica esclusione contenuta nella norma sopra richiamata. Tuttavia, in senso opposto si è ritenuta l'obbligatorietà della mediazione preventiva con riguardo ad un caso di revoca giudiziale dell'amministratore (Trib. Padova 24 febbraio 2015). |