Nomina giudiziale e mediazione

Patrizia Petrelli
03 Agosto 2018

Prima di richiedere la nomina giudiziale occorre esperire la procedura obbligatoria di mediazione?

Prima di richiedere la nomina giudiziale occorre esperire la procedura obbligatoria di mediazione?

L'art 71-quater disp. att. c.c., da un lato, indica quali sono le controversie in materia di condominio che, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. n. 28/2010 devono essere precedute dal tentativo di mediazione e, dall'altro, l'art. 5, comma 4, lett. f), del predetto decreto legislativo esclude i procedimenti camerali dalla mediazione obbligatoria preventiva.

L'art. 71-quater disp. att. c.c. chiarisce, al comma 1, cosa debba intendersi per controversie “in materia di condominio” offrendo una nozione ampia che ricomprende, oltre a tutto il capo II del titolo VII del libro III, anche gli artt. 61-72 disp. att. c.c.

Quindi, ad un primo esame, vi rientrerebbero anche le domande per nomina dell'amministratore di condominio che vengono trattate secondo il rito dei procedimenti di volontaria giurisdizione; tuttavia l'art. 5, comma 4, lett. f), del d.lgs. n. 28/2010 esclude i procedimenti camerali, quali appunto quelli di volontaria giurisdizione, dalla mediazione obbligatoria preventiva.

Il quesito dovrebbe essere risolto nel senso che la domanda diretta a richiedere la nomina giudiziale dell'amministratore non debba essere preceduta dalla mediazione obbligatoria, in virtù della specifica esclusione contenuta nella norma sopra richiamata.

Tuttavia, in senso opposto si è ritenuta l'obbligatorietà della mediazione preventiva con riguardo ad un caso di revoca giudiziale dell'amministratore (Trib. Padova 24 febbraio 2015).

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