Riassunzione del processo: chi è contumace?

Redazione scientifica
03 Agosto 2018

In tema di riassunzione del processo interrotto, i soggetti già costituiti nella fase precedente all'interruzione, i quali, a seguito della riassunzione ad opera di altra parte, si presentino all'udienza a mezzo del loro procuratore, non possono essere considerati contumaci.

Il caso. I ricorrenti propongono ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che, rigettato il gravame, condannava l'appellante al pagamento delle spese di giudizio solo a favore dei quattro appellati in riassunzione regolarmente costituiti e non anche a loro favore.

Con il ricorso vene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell'art. 303 c.p.c., per avere la Corte d'appello considerato i ricorrenti contumaci e di conseguenza non ha liquidato spese in loro favore nonostante fossero comparsi all'udienza fissata per la prosecuzione del processo.

Riassunzione del processo, contumacia e… Il Collegio ricorda quanto affermato sul punto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riassunzione del processo interrotto, e cioè che «i soggetti già costituiti nella fase precedente all'interruzione, i quali, a seguito della riassunzione ad opera di altra parte, si presentino all'udienza a mezzo del loro procuratore, non possono essere considerati contumaci, ancorché non abbiano depositato nuova comparsa di costituzione, atteso che la riassunzione del processo interrotto non dà vita ad un nuovo processo, diverso ed autonomo dal precedente, ma mira unicamente a far riemergere quest'ultimo dallo stato di quiescenza in cui versa» (cfr. Cass. civ., n. 14100/2003).

…liquidazione delle spese. Nel caso di specie, essendo l'avvocato, che già difendeva i ricorrenti nel giudizio interrotto, comparso all'udienza del 12 marzo 2013, e avendo questi depositato nota spese per gli appellati, la Corte d'appello ha erroneamente dichiarato la contumacia dei ricorrenti escludendoli così dalla condanna al pagamento delle spese del giudizio.

La Suprema Corte ha, per tali ragioni, accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata nella parte in cui qualifica come parti contumaci i ricorrenti e non riconosce loro le spese per l'attività processuale svolta. Rinvia, pertanto, la causa al giudice di merito che, attenendosi al principio richiamato, deciderà circa le spese processuali dei ricorrenti relative al grado d'appello.

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