Il risarcimento del danno civilistico e l’indennizzo erogato dall’Inail

La Redazione
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03 Agosto 2018

In tema di infortunio sul lavoro, l'organo giudicante, ove siano dedotte dal lavoratore circostanze integranti una fattispecie di reato perseguibile d'ufficio, può determinare l'eventuale danno differenziale, valutando il valore monetario del danno civilistico secondo le comuni regole, dal quale detrarre quanto viene indennizzato dall'Inail.

Il caso. La Corte d'appello di Venezia condannava l'imputata al pagamento di una somma di denaro a titolo di danno morale cagionato a una lavoratrice a seguito di un infortunio sul posto di lavoro. Interveniva l'Inail che riconosceva un'invalidità permanente della lavoratrice del 7% e corrispondeva un indennizzo a titolo di danno biologico.

La lavoratrice ricorre per la cassazione della sentenza di secondo grado in ragione del fatto che era stato erroneamente affermato che l'importo erogato dall'Inail fosse tutto riferito al danno biologico mentre esso rappresentava il cumulo di tutte le somme erogate nel corso del tempo, compresa anche l'indennità giornaliera temporanea durata a lungo che non poteva essere dall'importo dovuto a titolo risarcitorio.

Le modalità di calcolo del risarcimento. Sul punto, ricorda la Suprema Corte che, a proposito di modalità di calcolo del risarcimento, sulla base delle diversità tra il diritto all'integrale risarcimento del danno subito dal lavoratore e il diritto alle prestazioni assicurative dipendenti dello stesso infortunio, le somme eventualmente versate dall'Inail “non possono considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato o ammalato, sicché, a fronte di una domanda del lavoratore che chieda al datore di lavoro il risarcimento dei danni connessi all'espletamento dell'attività lavorativa, il giudice adito, una volta accertato l'inadempimento, dovrà verificare se, in relazione all'evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive e oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, individuando i danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa da risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile.

Ha poi precisato la Corte che l'indennizzo erogato dall'Inail non copre il danno biologico da inabilità temporanea, ma solo quello relativo all'inabilità permanente.