Avviso di avvenuta notifica PEC dell'intimazione di sfratto ad una società e ricorso all'opposizione tardiva

Redazione scientifica
08 Agosto 2018

In caso di notifica dell'intimazione di sfratto via PEC ad una società, deve ritenersi che l'omissione della spedizione dell'avviso di cui all'art. 660, ult. comma, c.p.c. non possa configurare un'irregolarità legittimante il ricorso all'opposizione tardiva tutte le volte...

In caso di notifica dell'intimazione di sfratto via PEC ad una società, deve ritenersi chel'omissione della spedizione dell'avviso di cui all'art. 660, ult. comma, c.p.c. non possa configurare un'irregolarità legittimante il ricorso all'opposizione tardiva tutte le volte in cui si dia l'evidenza, anche mediante il ricorso a presunzioni, che l'accesso alla casella elettronica del destinatario era prerogativa esclusiva del rappresentante legale o di persona appositamente deputata; a ciò deve peraltro aggiungersi che, comunque, agli effetti dell'art. 668 c.p.c., non è sufficiente dedurre e dimostrare l'irregolarità della notificazione della convalida o la sussistenza di un'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, occorrendo altresì la prova, a carico dell'opponente, che esista un collegamento causale fra tali presupposti, caratterizzati da oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità, e la mancata conoscenza dell'intimazione.

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