L'azione revocatoria nella separazione consensuale

08 Agosto 2018

Non vi è alcun ostacolo testuale o logico-giuridico che si frappone alla impugnazione delle pattuizioni raggiunte dai coniugi in sede di separazione consensuale tramite azione revocatoria, tanto ordinaria che fallimentare. Tali azioni non possono ritenersi precluse, difatti, né dall'avvenuta omologazione dell'accordo di separazione, cui resta affatto estranea la funzione di tutela dei terzi creditori, né, (in relazione alla natura negoziale della pattuizione) dalla pretesa “inscindibilità” della pattuizione stessa dal complesso delle altre condizioni della separazione.
Massima

Non vi è alcun ostacolo testuale o logico-giuridico che si frappone alla impugnazione delle pattuizioni raggiunte dai coniugi in sede di separazione consensuale tramite azione revocatoria, tanto ordinaria che fallimentare. Tali azioni non possono ritenersi precluse, difatti, né dall'avvenuta omologazione dell'accordo di separazione, cui resta affatto estranea la funzione di tutela dei terzi creditori, né, (in relazione alla natura negoziale della pattuizione) dalla pretesa “inscindibilità” della pattuizione stessa dal complesso delle altre condizioni della separazione.

Il caso

La Curatela del Fallimento M. S.a.s. conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Venezia, il socio accomandatario della società fallita e la di lui moglie per sentir dichiarare, ai sensi degli artt. 67 co. 2 e 69 L.F., l'inefficacia dell'atto di trasferimento immobiliare e di cessione del diritto di abitazione dagli stessi concluso in sede di separazione.

I due coniugi, infatti, in sede di conversione della separazione giudiziale in consensuale, raggiungevano un accordo nell'ambito del quale si prevedeva, tra l'altro, la cessione dell'immobile di proprietà del sig. M. alla moglie, con riserva del diritto di abitazione per il marito su una porzione dello stesso immobile. In esecuzione di quell'accordo, così come consacrato nella sentenza di omologazione della separazione consensuale, i coniugi stipulavano, in data 5.8.2015, l'atto di trasferimento immobiliare con riserva del diritto di abitazione.

Avverso tale atto, ritenuto lesivo della massa dei creditori del fallimento, proponeva dunque azione revocatoria il curatore del Fallimento.

Questioni giuridiche

Il tema affrontato dalla pronuncia del Tribunale di Venezia qui considerata riguarda la revocabilità di quei particolari atti, compiuti dal debitore nel periodo sospetto e pregiudizievoli del diritto della massa dei creditori fallimentari, che si realizzano nell'ambito di una più ampia e complessa regolamentazione dei rapporti tra i coniugi in sede di separazione consensuale.

Su tale questione la posizione della giurisprudenza è ormai consolidata, avuto riguardo tanto alla revocatoria ordinaria quanto alla revocatoria fallimentare.

In merito alla revocatoria ordinaria, è stato affermato il principio di diritto per cui “è suscettibile di revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c. il contratto con cui un coniuge trasferisca all'altro un immobile, al dichiarato fine di dare esecuzione agli obblighi assunti in sede di separazione consensuale omologata” (Cass. civ. 13/05/2008, n. 11914). Infatti, il particolare scopo avuto di mira dal debitore nel compimento degli atti dispositivi assunti in sede di separazione non pregiudica in alcun modo la possibilità per il creditore di esperire l'azione ex art. 2901 c.c. a tutela del proprio credito. Nè varrebbe ad escludere tale possibilità, come sottolineato più volte dalla Suprema Corte, quanto da taluni sostenuto circa la riconducibilità dell'atto di trasferimento immobiliare a mero adempimento dell'obbligo assunto in sede di separazione, o adempimento di una prestazione scaduta, che in quanto tale non sarebbe suscettibile di revocatoria ai sensi dell'art. 2901, co. 3, c.c. Il rogito notarile di trasferimento realizza invece un vero e proprio contratto il quale ha, certamente, la funzione di adempiere agli impegni assunti nella separazione omologata, ed è piuttosto riconducibile all'istituto del contratto definitivo (che trova la sua causa nell'accordo di separazione), pertanto revocabile.

L'accessorietà delle pattuizioni riguardanti i trasferimenti immobiliari e la loro autonomia rispetto al contenuto più ampio ed articolato dell'accordo di separazione, costituisce il presupposto logico-giuridico che induce ad affermare anche l'esperibilità dell'azione revocatoria fallimentare.

Infatti, come più volte evidenziato dalla Suprema Corte, nel novero degli atti suscettibili di revocatoria fallimentare ai sensi degli artt. 67, co. 2, e 69 L.F. rientra anche l'accordo con il quale i coniugi, in sede di separazione consensuale, “stabiliscono il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori su di essi”.

Riprendendo quanto affermato sul punto dalla Cassazione con sentenza 8516/2006, il Tribunale di Venezia, nella sentenza commentata, ribadisce che la possibilità di esperire l'azione revocatoria fallimentare avverso tale tipologia di atti non trova ostacolo “né nell'avvenuta omologazione dell'accordo stesso, cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione; né nella pretesa inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione; né infine, nella circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano stati pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli venendo nella specie in contestazione, non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti”.

Il Tribunale di Venezia aderisce quindi ai postulati della concezione c.d. privatistica della separazione consensuale, secondo la quale l'accordo di separazione costituisce un atto di natura essenzialmente consensuale, un negozio giuridico bilaterale a carattere non contrattuale. All'interno di tale accordo trovano poi riconoscimento, come già evidenziato, quali clausole con una propria distinta autonomia e individualità, quelle disposizioni relative al trasferimento di beni immobili o alla costituzione di diritti reali, la cui natura negoziale non viene meno a seguito dell'avvenuta omologazione della separazione.

Per tali motivi, con un'espressione molto efficace, la giurisprudenza parla di revocatoria “nella” separazione (e non “della” separazione) riconoscendo autonoma capacità lesiva degli interessi dei creditori alle pattuizioni raggiunte in sede di separazione consensuale: “l'impugnativa mira a colpire”, specifica meglio il Tribunale di Venezia, “non la separazione in sé, ma il segmento della fattispecie complessa che, in violazione delle aspettative di soddisfacimento del ceto creditorio, assolve all'obbligo indicato dalla legge di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, con un regolamento patrimoniale, di matrice spiccatamente ‘convenzionale' e sottratto al controllo del Giudice”.

La decisione del Tribunale di Venezia

Riconosciuta in astratto la revocabilità dell'atto di trasferimento immobiliare con cessione del diritto di abitazione, il Tribunale di Venezia si è quindi soffermato sulla sussistenza, nel caso concreto, dei presupposti dell'azione revocatoria fallimentare. Sul punto il Tribunale si è soffermato sulla prova della inscentia decotionis in capo al coniuge del fallito convenuto in revocatoria, valorizzando l'inversione dell'onere della prova dettata dall'art. 69 L.F.. Grava infatti sul coniuge la prova di non essere stato a conoscenza dello stato di insolvenza del marito poi fallito, prova che può essere offerta mediante presunzioni che però devono essere gravi precise e concordanti.

Da ultimo, va segnalato che il Tribunale ha altresì aderito alla giurisprudenza, ormai pressoché pacifica, che ritiene inopponibile al fallimento il decreto ingiuntivo che non sia stato dichiarato definitivo prima della sentenza dichiarativa di fallimento.

Per quanto detto, il Tribunale di Venezia, con la sentenza commentata, ha quindi dichiarato l'inefficacia ex art. 67, co.2, e art.69 L.F. dell'atto di trasferimento immobiliare con riserva del diritto di abitazione stipulato dai coniugi in esecuzione dell'accordo di separazione omologato.

Guida all'approfondimento

Sulle questioni relative alla revocatoria ordinaria e fallimentare degli atti di trasferimento immobiliare in sede di separazione consensuale, si vedano tra le altre: Cass. civ. 20-11-2003, n. 17607; Cass. civ. 23-03-2004, n. 5741; Cass. civ. 14/03/2006, n. 5473; Cass. civ. 12/04/2006, n. 8516; Cass. civ. 13/05/2008, n. 11914;Tribunale Reggio Emilia, 05/11/2013.

Sulla inopponibilità al fallimento del credito basato su un decreto ingiuntivo non definitivo:Trib. Treviso, Decreto, 21/07/2011; App. Milano, 01/02/2012.

Per la dottrina: G. CHERUBINI, L'azione revocatoria nel fallimento, Giuffré Editore, 2010, 44 e ss; G.DOSI, Il diritto contrattuale della famiglia: le funzioni di consulenza e negoziazione dell'avvocato, G. Giappichelli Editore, 2016, 422 e ss; G.OBERTO, Gli aspetti di separazione e divorzio nella famiglia, CEDAM, 2012; F.CARINGELLA-R.GIOVANOLI, Studi di diritto civile, Giuffré Editore, 2007, 227-229; R. GIOVAGNOLI, Separazione e divorzio. Percorsi giurisprudenziali, Giuffré Editore, 2009, 112 e ss.; M.RINALDI-A.VITULLO, Trasferimenti immobiliari nella separazione e divorzio, Maggioli Editore, 2014, 111-118; L.LEONARDO-F.GILDA, La separazione personale dei coniugi, CEDAM, 2011, 39 e ss.; B.DE FILIPPIS-G.CASABURI, Separazione e divorzio, CEDAM,1998 99-121.

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