Agevolazione ICI: non riconosciuta per il contribuente che non vive con la propria famiglia
09 Agosto 2018
In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della spettanza della detrazione e dell'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per le "abitazioni principali" dall'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992, un'unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari. Di talché, non sussiste il diritto alla detrazione nell'ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente ed invece difetti nei familiari (nella specie, la ricorrente aveva trasferito, a seguito di un'asserita separazione personale dal proprio coniuge, separazione di cui non vi era riscontro documentale, la propria residenza anagrafica in altra abitazione, posseduta a titolo di proprietà sita nel Comune di Riva del Garda, diversa da quello dell'ex coniuge situata in Pomarolo).
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