Mancato appello: responsabilità dell’avvocato solo se vi è prova della ragionevole probabilità di ottenere una pronuncia favorevole

Raffaella Caminiti
10 Agosto 2018

Incorre in responsabilità professionale l'avvocato che non avvisi il proprio cliente dell'avvenuto deposito della sentenza in tempo utile per proporre appello?
Massima

In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, il non aver informato il proprio cliente dell'avvenuto deposito della sentenza in tempo utile per proporre appello, non comporta di per sé la responsabilità del professionista, che sussiste soltanto nell'ipotesi in cui, sia pure con criteri necessariamente probabilistici, possa ritenersi che l'impugnazione, se proposta, sarebbe stata accolta.

Il caso

Un Comune citava in giudizio un avvocato chiedendo il ristoro dei danni conseguenti all'inadempimento, da parte del convenuto, del mandato professionale conferitogli per la difesa in una causa risarcitoria instaurata nei propri confronti, conclusasi con sentenza di accoglimento della domanda degli attori e condanna dell'Ente al pagamento di rilevanti somme.

La decisione, ad avviso del Comune, avrebbe potuto essere riformata in grado di appello, se l'avvocato non avesse omesso di informarlo tempestivamente dell'avvenuta pubblicazione della sentenza, comunicatagli dalla cancelleria con plico depositato presso l'ufficio postale e mai ritirato dal legale, notificata al Comune quando era ormai decorso il termine lungo per l'impugnazione.

L'attore chiedeva il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza della perdita della ragionevole probabilità di ottenere in sede di appello la riforma della sentenza, da determinarsi in base al dispositivo della pronuncia rimasta non impugnata ovvero alle somme dovute dal Comune in esecuzione di tale provvedimento, con vittoria di spese giudiziali.

Si costituiva l'avvocato, negando la sussistenza di un nesso causale tra la lamentata negligenza a proprio carico e il danno asseritamente subito dall'attore, non essendo ravvisabili, nel caso di specie, apprezzabili probabilità di accoglimento dell'impugnazione che il Comune intendeva proporre. Chiedeva e otteneva l'autorizzazione alla chiamata in garanzia del proprio assicuratore per la responsabilità civile professionale.

La questione

Incorre in responsabilità professionale l'avvocato che non avvisi il proprio cliente dell'avvenuto deposito della sentenza in tempo utile per proporre appello?

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria dell'attore, compensando le spese giudiziali tra le parti, stante la configurabilità, in ogni caso, dell'inadempimento del convenuto.

Nella sentenza in commento sono richiamati i principi consolidatisi in tema di responsabilità professionale dell'avvocato (la cui obbligazione è, come noto, di mezzi, e non di risultato, ex pluribus Cass. civ., sez. II, 22 marzo 2017, n. 7309, Cass. civ., sez. III, 10 giugno 2016, n. 11906, Cass. civ., sez. II, 8 settembre 2015, n. 17758), che presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. da commisurare alla natura dell'attività esercitata (tra le più recenti Cass. civ, sez. II, 22 marzo 2017, n. 7309, cit.).

Osserva il Tribunale che, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria del Comune nei confronti del legale, per essergli stata preclusa la possibilità di proporre impugnazione, non è sufficiente la prova della negligenza del professionista, ma occorre valutare quale sarebbe stato l'esito del (mancato) giudizio di appello, valutazione che dev'essere condotta sulla base di criteri presuntivi e probabilistici.

È infatti onere del cliente, che reclama il risarcimento, dimostrare il danno sofferto e il nesso causale tra questo pregiudizio e la condotta omissiva e negligente del legale, la cui responsabilità implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata (tra le tante, Cass. civ., sez. III, 8 novembre 2016, n. 22606).

Posto che, nel caso di specie è incontestata la circostanza che l'avvocato, pur avendo ricevuto comunicazione a mezzo posta (perfezionatasi per compiuta giacenza) della pubblicazione della pronuncia sfavorevole, non abbia informato il cliente, il quale veniva a conoscenza del suo deposito solo in occasione della notifica della stessa avvenuta dopo lo spirare del termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c. per l'impugnazione, rileva il Tribunale che sarebbe stato onere del convenuto, in ossequio ai ricordati principi normativi e giurisprudenziali, dimostrare il proprio diligente adempimento ovvero la non imputabilità del proprio inadempimento.

Benché tale prova non sia stata assolta dal legale, l'omissione in cui questi è incorso non basta, tuttavia, a configurare una responsabilità professionale a suo carico.

Nella fattispecie, il Tribunale ha ritenuto carenti le allegazioni dell'attore circa la sussistenza di elementi, in fatto e/o in diritto, idonei a determinare un esito favorevole nel giudizio d'appello, essendosi il Comune limitato a dedurre astrattamente la possibilità della riforma in secondo grado della sentenza a sé sfavorevole, ma omettendo di indicare dettagliatamente i profili di criticità della contestata pronuncia e precisando le argomentazioni che avrebbe potuto contrapporre a quelle contenute nella sua motivazione.

La mancanza di elementi idonei a dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento dell'avvocato e il danno asseritamente subito dal cliente non ha consentito – conclude il Tribunale – «la valutazione, anche solo probabilistica, di un possibile accoglimento del gravame».

Osservazioni

Costituisce ius receptum nella giurisprudenza, di legittimità e di merito, il principio secondo il quale l'avvocato è responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 1176 e 2236 c.c., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, allorché, per negligenza o imperizia, comprometta il buon esito del giudizio, mentre, nelle ipotesi d'interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che abbia agito con dolo o colpa grave (tra le più recenti, Trib. Bologna sez. III, 27 dicembre 2017, n. 2256).

La responsabilità dell'avvocato non deriva dal mero fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, ma occorre verificare se, qualora avesse tenuto la condotta dovuta, il suo cliente avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, mancando altrimenti la prova del necessario nesso di causa tra la condotta del legale e il risultato processuale ottenuto (il principio è stato ribadito da Cass. civ., sez. III, 20 marzo 2018, n. 6862).

E dunque, quando il cliente promuove un'azione per ottenere il risarcimento dal professionista, deve sempre dimostrare il danno e la correlazione causale tra la condotta colposa del legale e il pregiudizio subito.

Più in dettaglio, affinché possa affermarsi che dalla condotta colposa del professionista sia derivato un danno per la parte assistita, andrà provato da quest'ultima, in base a criteri probabilistici, che, in mancanza di tale condotta avrebbe conseguito un risultato diverso e più favorevole, indagine spettante istituzionalmente al giudice di merito e, laddove adeguatamente motivata e immune da vizi logici e giuridici, incensurabile in sede di legittimità (in questi termini, Cass. civ., sez. VI, 8 marzo 2018, n. 5540).

Se, come nel caso sottoposto al vaglio del Tribunale salernitano, è chiesto il ristoro dei danni sofferti a seguito della mancata impugnazione di una sentenza, il cliente non può limitarsi, sic et simpliciter, a dedurre l'astratta possibilità della riforma in appello in senso a sé favorevole, ma deve dimostrare l'erroneità della pronuncia oppure produrre nuovi documenti o altri mezzi di prova idonei a fornire la ragionevole probabilità di accoglimento dell'eventuale appello (ex multis, Cass. civ., sez. III, 31 ottobre 2017, n. 25807).

Il giudizio controfattuale va operato facendo riferimento al criterio civilistico del «più probabile che non», da applicarsi all'accertamento del nesso di causa non solo tra l'omissione colposa e il danno, ma anche tra il danno stesso e le conseguenze risarcibili, «posto che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa» (Cass. civ., sez. III, 24 ottobre 2017, n. 25112).

La Suprema Corte ha, peraltro, ritenuto ravvisabile un concorso di colpa del cliente che, a fronte della negligenza del proprio legale, non abbia provveduto a revocargli tempestivamente il mandato (Cass. civ., sez. III, 7 dicembre 2017, n. 29325).

Guida all'approfondimento
  • Agnino F., Condotta omissiva e nesso di causalità: la regola del "più probabile che non" investe anche la causalità giuridica, Ridare.it, 20 novembre 2017;
  • Agnino F., La responsabilità dell'avvocato ed il pregiudizio del suo cliente, Ridare.it, 3 novembre 2016;
  • Bajetta R. M., La responsabilità dell'avvocato per l'attività svolta dal domiciliatario, la prova e i danni risarcibili, Ridare.it, 4 ottobre 2016;
  • Fedeli R., La condotta dell'avvocato: doveri di informativa e parametri di diligenza esigibile, Ridare.it, 4 febbraio 2015;
  • Liguori M., Responsabilità professionale dell'avvocato, Ridare.it, 21 novembre 2016;
  • Mariotti P. Caminiti R., Incombe sul cliente la prova del danno patrimoniale conseguente a negligenza ed inerzia dell'avvocato, Ridare.it, 23 ottobre 2014;
  • Mariotti P. Caminiti R., Contrasto giurisprudenziale sul termine di prescrizione e responsabilità dell'avvocato, Ridare.it, 26 maggio 2014;
  • Papagni V., Il cliente disinteressato alla propria pratica non può vantare alcun danno da inerzia verso il professionista, Ridare.it, 4 maggio 2016;
  • Rosada F., Responsabilità dell'avvocato che malgrado la non contestazione del vantato diritto di servitù, omette di darne prova, Ridare.it, 8 marzo 2016;
  • Rosada F., La responsabilità dell'Avvocato che “per ragioni di cortesia” si interessa di un mancato indennizzo in favore del cliente, Ridare.it, 3 novembre 2015;
  • Rosada F., Responsabilità dell'Avvocato per omesso rinnovo di ipoteca, Ridare.it, 2 settembre 2015;
  • Rossetti M., Responsabilità dell'avvocato, Ridare.it, 18 aprile 2014;
  • Salvetti O., Responsabilità professionale dell'avvocato per omessa impugnazione e nesso eziologico fra inadempimento e danno, Ridare.it, 20 dicembre 2016;
  • Scalera A., Danno all'immagine e alla reputazione da inadempimento dell'avvocato, Ridare.it, 27 gennaio 2015.

*Fonte: www.ridare.it

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