Mancata partecipazione alla mediazione e obbligo di condanna al pagamento della sanzione pecuniariaFonte: Trib. Vasto , 9 aprile 2018
13 Agosto 2018
In tema di irrogazione – anche nel corso del giudizio – della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 8, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/2010 , qualora la parte invitata non ha correttamente partecipato - senza giustificato motivo - al procedimento di mediazione, ricorrono i presupposti per adottare una pronuncia di condanna della stessa (che si è ritualmente costituita in giudizio) al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. La lettera della citata disposizione, in virtù dell'uso da parte del legislatore del tempo indicativo presente, induce a ritenere obbligatoria la pronuncia di condanna in questione ogniqualvolta la parte che non ha correttamente partecipato al procedimento non fornisca una idonea giustificazione alla propria condotta. Infatti, l'irrogazione della sanzione pecuniaria prescinde del tutto dall'esito del giudizio e non è necessariamente subordinata alla decisione del merito della controversia. La sanzione pecuniaria in questione può, dunque, ben essere irrogata anche alla prima udienza o, comunque, in un momento temporalmente antecedente rispetto alla pronuncia del provvedimento che definisce il giudizio. |