Pubblicata la conversione del Decreto Dignità, modifiche al TD operative dal 1 Novembre

La Redazione
13 Agosto 2018

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2018, la Legge n. 96 del 9 agosto 2018, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. La norma è divenuta operativa il giorno seguente, tranne per quanto concerne i rinnovi e le proroghe dei contratti a tempo determinato, i nuovi limiti, in questo caso, saranno operativi dal 1° novembre 2018.

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2018, la Legge n. 96 del 9 agosto 2018, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.

La norma è divenuta operativa il giorno seguente, tranne per quanto concerne i rinnovi e le proroghe dei contratti a tempo determinato, i nuovi limiti, in questo caso, saranno operativi dal 1° novembre 2018.

Si ricorda che i nuovi limiti prevedono la possibilità di stipulare un rapporto a tempo determinato fino a 12 mesi senza causale, mentre per raggiungere i 24 mesi di durata, o per effettuare un rinnovo di un contratto, sarà necessaria una delle seguenti causali:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

Il numero massimo di proroghe è sceso a 4, ed ogni rinnovo del contratto prevede l'aumento di 0,5 punti percentuali del contributo aggiuntivo Naspi.

La conversione specifica che, in caso di non rispetto dei limiti anzidetti, il rapporto potrà essere trasformato a tempo indeterminato.

Novità importante della conversione, oltre al periodo transitorio, la norma conferma l'esonero dei contributi per favorire l'occupazione giovanile e lo estende ai giovani fino ai 35 anni di età (la norma originaria prevedeva 30 anni). In questo modo, fino al 2020, i datori di lavoro privato che assumono giovani under-35 con contratti di lavoro a tempo indeterminato (a tutele crescenti) potranno beneficiare di uno sgravio contributivo pari al 50% per trentasei mesi, con un massimale esonerabile annuo di 3.000 euro.

L'agevolazione spetta a quei lavoratori che risultino assunti per la prima volta a tempo indeterminato; da tale controllo risultano esclusi i prevedenti rapporti di apprendistato ai quali non è seguita la qualifica.

La norma inoltre prevede, al fine di frenare il fenomeno delle delocalizzazioni delle imprese, sanzioni severe nei confronti delle aziende che dopo aver beneficiato di aiuti di Stato, trasferiscano le proprie attività o parte di esse verso un altro sito fuori dall'Unione Europea entri 5 anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata.

Sono state introdotte modifiche anche alla disciplina delle Prestazioni Occasionali (PrestO). Sarà possibile infatti l'utilizzo per le aziende alberghiere e le strutture del settore turistico con alle dipendenze fino a 8 lavoratori; le comunicazioni di prestazione potranno essere effettuate attraverso intermediari abilitati. La durata massima dell'utilizzo sale da tre a dieci giorni. Possibili comunicazioni per il tramite degli intermediari.