Indennizzabilità del danno da rottura di tubazioni interrate

Paolo Gatto
17 Agosto 2018

Cosa succede se a rompersi ed a cagionare danni, siano i tubi interrati sotto l'edificio o in terreno condominiale adiacente, in queste ipotesi interviene l'assicurazione condominiale?

Capita spesso che, a rompersi ed a cagionare danni, siano i tubi interrati sotto l'edificio o in terreno condominiale adiacente; in queste ipotesi interviene l'assicurazione condominiale?

Pur in presenza di una espressa garanzia “danni da acqua condotta” può accadere che l'assicurazione neghi l'indennizzo in caso di danni dovuti a rottura di tubi siti sotto l'edificio o in terreno nelle immediate adiacenze; a parte le ipotesi di tubature in supercondominio ove, effettivamente, non esiste neppure rappresentanza dell'amministratore, appare fondato o meno il diniego opposto dalle compagnie?

Secondo la giurisprudenza più recente l'orientamento non è del tutto da respingersi; i giudici di legittimità, con la sentenza Cass. civ., sez. II 28 settembre 2016, n. 19215, ha sancito la distinzione tra l'edificio e le parti comuni; secondo la Suprema Corte, infatti, l'edificio di cui parla l'art. 1117 c.c. non è dato dall'insieme delle sole parti comuni, nel senso che queste si identifichino con quello esaurendone la definizione, ma è il tutto, cioè un'unità fisico economica complessa e compiuta che racchiude ogni porzione di proprietà, comune ed individuale, del fabbricato medesimo. Le parti comuni di cui all'art. 1117 c.c. sono, pertanto, quelle contenute nella costruzione ed il suolo comune è solo quello sul quale insiste la costruzione, con l'esclusione delle adiacenze che, pur oggetto di comunione, insistendo, magari, sullo stesso mappale del fabbricato, non ne fanno, comunque, parte e, pertanto, sono sottratte alla gestione dell'amministratore; sulla base di quanto affermato, pertanto, non rientrano nella costruzione e, quindi, nel fabbricato assicurato, tubature site nel terreno su cui sorge l'edificio e, tantomeno, quelle locate nel terreno circostante.

Tanto che, di recente, le compagnie inseriscono, in polizza, la copertura “rottura tubazioni interrate” quale clausola complementare, ad integrazione (ad a pagamento ulteriore) di quella base.

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