Accertamento bancario: spetta al contribuente l'onere della prova
21 Agosto 2018
In caso di accertamento bancario, spetta al contribuente dimostrare che gli elementi portati dal Fisco non sono riferibili ad operazioni imponibili. Lo ha ricordato la Corte di Cassazione
con l' ordinanza del 30 luglio 2018 n. 20103. Con essa, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Nel caso in esame, il Fisco ricorreva contro una S.r.l. che aveva impugnato un avviso di accertamento relativo ad imposte dirette ed IVA per l'anno 2001, sul rilievo di alcune movimentazioni bancarie non riscontrate nei documenti contabili della società. La CTR sosteneva, però, che su dette operazioni non operava la presunzione ai fini IVA, in quanto i dati bancari non dimostrano l'esistenza di ricavi ai fini delle imposte dirette.
I Giudici della Corte hanno ricordato che «In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili».
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