Soggetta a tassazione l'area edificabile pertinenziale
22 Agosto 2018
La natura pertinenziale di un bene non ne esclude di per sé la potenzialità edificatoria secondo gli strumenti urbanistici e, quindi, la sua assoggettabilità al pagamento della plusvalenza: ciò a maggior ragione quando il terreno edificabile risulti accatastato separatamente. Conseguenza è che l'accertamento della pertinenzialità del bene risulta essere irrilevante al fine della individuazione del regime impositivo da applicare. Questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione attraverso l'ordinanza n. 17792/2018. La vicenda prende avvio da una richiesta dell'Amministrazione finanziaria di rideterminazione delle plusvalenze, ai fini IRPEF, relative a redditi non dichiarati derivanti da cessioni di aree fabbricabili. Passati i primi due gradi di giudizio, i contribuenti soccombenti proponevano ricorso per Cassazione nei confronti della sentenza della CTR Lombardia che, rigettando l'appello, ha confermato la decisione della commissione provinciale.
I giudici di legittimità hanno constatato che la natura pertinenziale del terreno edificabile è irrilevante, posto che nessun riferimento si rinviene a tale fattiscpecie, né alcuna deroga è stabilita riguardo alle pertinenze e, per altro verso, che per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria la tassabilità delle plusvalenze è prevista "in ogni caso", come è esplicitato nell'ultima parte della lett. b) dell'art. 67 del d.P.R. n. 917/1986. L'art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992 stabilisce infatti che “per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza”. La disposizione è dunque limitatamente efficace all'ambito applicativo dei tributi locali in questione. Alla luce delle osservazioni effettuate si evince che la cessione di un'area fabbricabile pertinenziale genera una plusvalenza tassabile ai fini dell'IRPEF. |