Test di paternità errato: al figlio spetta anche il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale

Redazione Scientifica
22 Agosto 2018

La Cassazione ritiene che al minore spetti il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale anche nel caso in cui la rottura di tale rapporto sia avvenuta con soggetto non consanguineo, purché vi sia uno stabile rapporto affettivo.

TEST DI PATERNITÀ ERRATO Una donna, in proprio e quale genitore esercente la patria potestà sul figlio minore, si rivolge al Tribunale di Como per ottenere, dall'Azienda ospedaliera e da un medico, il risarcimento dei danni patiti a seguito dell'errata esecuzione di una procedura per il riconoscimento di paternità, che aveva erroneamente indotto il minore a identificare il padre in un uomo che aveva sì avuto una relazione con la madre ma che con lui non aveva alcun legame di sangue, come accertato da un secondo test del DNA.

RISARCITA LA LESIONE ALL'INTEGRITÀ PSICOFISICA Il Tribunale accoglie la domanda e condanna il medico e l'azienda ospedaliera al risarcimento del danno per lesione dell'integrità psicofisica nella misura dell'11% per il minore e del 5% per la madre, per un importo totale di € 36.808,00, escludendo però la sussistenza dei presupposti per la liquidazione di un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale dichiarando che nulla era stato accertato in merito al fatto che effettivamente tra il minore e l'uomo si fosse instaurato un legame affettivo. La Corte d'Appello aumenta l'entità del danno non patrimoniale subita dal solo minore a € 47.000,00.

RISARCIBILE IL DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE.. La donna ricorre in Cassazione per ottenere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ritenendo erronea ed illogica la motivazione che aveva indotto i giudici di merito ad escludere la risarcibilità di tale danno.

.. SE STABILE RELAZIONE AFFETTIVA La Cassazione chiarisce che il danno conseguente alla lesione del rapporto parentale (e non soltanto alla sua perdita) deve essere riconosciuto in relazione a qualsiasi tipo di rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile relazione affettiva, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto sia intrattenuto con un parente di sangue o con un soggetto che non sia legato da un vincolo di consanguineità naturale, ma che ha con la persona danneggiata analoga relazione di affetto, di consuetudine di vita e di abitudini, e che infonda nella persona danneggiata quel sentimento di protezione e di sicurezza insito», come in questa vicenda, «nel rapporto padre-figlio». E tale danno deve essere riconosciuto in relazione a qualsiasi causa interruttiva di tale rapporto, non solo nel caso di morte del padre.

ANCHE IN SOGGETTO NON CONSANGUINEO Secondo la Suprema Corte il risarcimento spetta anche nel caso in cui vi sia la rottura di tale rapporto anche in soggetto non consanguineo, purché rappresenti l'identica figura del padre, ed in questo senso corregge la motivazione della Corte d'appello. Considera infatti corretto l'incremento dell'entità del danno riconosciuto dalla Corte territoriale, che nell'importo dei 47.000,00 euro aveva giustamente ricompreso anche il danno subito dal minore per la perdita del rapporto parentale, mediante una personalizzazione nella misura dell'11% accertata dal Giudice del Tribunale di Como, sulla base di quanto stabilito dalle Tabelle milanesi.

La Suprema Corte rigetta dunque il ricorso e condanna la donna anche al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

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