Niente IVA per i servizi di intermediazione con soggetto di uno Stato Ue

La Redazione
22 Agosto 2018

Niente IVA per i servizi di intermediazione resi da un soggetto italiano ad un altro soggetto di uno Stato membro Ue; inoltre, sono esentati dall'imposta anche i servizi accessori. Lo ha confermato la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 31 luglio 2018 n. 20234, con la quale i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate.

Niente IVA per i servizi di intermediazione resi da un soggetto italiano ad un altro soggetto di uno Stato membro Ue; inoltre, sono esentati dall'imposta anche i servizi accessori. Lo ha confermato la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 31 luglio 2018 n. 20234, con la quale i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate.

Nel caso esaminato dalla Sezione Tributaria, il contenzioso scaturiva dal provvedimento di diniego del rimborso IVA relativa all'anno 2003. Nella disamina, la Corte osserva che «in tema di IVA, il contratto con il quale un soggetto italiano (nella specie, una società operante nel ramo informatico) si impegna, a fronte della pattuizione di un compenso unitariamente determinato, a commercializzare i prodotti di un altro soggetto appartenente all'Ue offrendo, altresì, una serie di altri servizi tecnici e amministrativi, costituenti il mezzo per una migliore fruizione dei prodotti commercializzati, va considerato, ai fini dell'applicazione dell'imposta, quale unica operazione economica, sicché non è possibile scindere i servizi di intermediazione propriamente detti dagli altri servizi offerti da ritenersi accessori ai primi. Ne consegue che per i servizi di intermediazione resi da un soggetto italiano ad altro soggetto di altro Stato membro della Ue trova applicazione l'esenzione IVA di cui all'art. 40, comma 8, del D.L. n. 331/1993 e sono esentati dall'imposta anche i servizi accessori».

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