Omessa impugnazione cartella: esclusa la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario
23 Agosto 2018
La prescrizione triennale del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli inizia a decorrere dall'inizio dell'anno successivo, per cui i tre anni indicati dall'art. 5, comma 51, del D.L. n. 953/1982, decorrono non dal giorno del mancato pagamento, bensì dall'inizio del terzo anno. Pertanto, nel caso della riscossione della tassa automobilistica, soggetta a termine di prescrizione triennale, la mancata impugnazione della cartella nei termini non comporta l'applicabilità del termine ordinario di prescrizione in ordine alla successiva notifica dell'intimazione di pagamento.
Ciò in quanto il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti (in ogni modo denominati) di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti (in tal senso, Cass. civ., SS.UU., n. 23397 del 17 novembre 2016; Cass. civ., sez. VI, n. 20425 del 25 agosto 2017).
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