Per la restituzione delle erogazioni effettuate dal socio alla società conta la qualificazione

La Redazione
24 Agosto 2018

I versamenti di denaro effettuati dai soci in favore della società devono essere restituiti solo se sono qualificati come finanziamenti, e spetta al socio attore in restituzione provare che ha inteso effettuare un finanziamento e non un versamento.

I versamenti di denaro effettuati dai soci in favore della società devono essere restituiti solo se sono qualificati come finanziamenti, e spetta al socio attore in restituzione provare che ha inteso effettuare un finanziamento e non un versamento. A ribadirlo è l'ordinanza n. 20978 della Cassazione, depositata il 23 agosto.

Il caso. Il socio di una s.r.l. otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento della somma erogata a titolo di finanziamento in favore della società, la quale si opponeva al decreto. Il Tribunale rigettava l'opposizione ma la Corte d'Appello riformava la decisione e la vicenda giungeva infine in Cassazione.

Finanziamento o versamento in conto capitale. La S.C. dichiara l'inammissibilità del ricorso, ma puntualizza comunque alcuni aspetti della materia sottoposta alla sua attenzione.

L'erogazione di somme da parte del socio, in favore della società, può essere qualificata come finanziamento a titolo di mutuo, e in tal caso sussiste l'obbligo di restituzione per la società, o come versamento, destinato ad essere iscritto non tra i debiti ma a confluire in apposita riserva in conto capitale (ex multis, Cass. n. 24861/2015).

I versamenti in conto capitale, diversamente dai finanziamenti, non danno luogo all'obbligo di restituzione dell'importo ricevuto, trattandosi di somme erogate a titolo di capitale di rischio che vengono utilizzater per ripianare le perdite della società.

L'onere della prova. La qualificazione dell'erogazione come finanziamento o come versamento dipende dall'esame della volontà negoziale delle parti e la relativa prova deve trarsi dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto e dalle finalità pratiche sottese allo stesso. Incombe, in ogni caso, sul socio che agisce per la restituzione l'onere di provare che si trattasse, appunto, di un finanziamento (Cass. n. 7471/2017).

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