Ritenuta alla fonte a titolo di imposta: il sostituito resta debitore dell’obbligazione tributaria
27 Agosto 2018
Il contribuente che abbia percepito somme soggette a ritenuta alla fonte a titolo di acconto resta debitore principale dell'obbligazione tributaria: pertanto, qualora il sostituto non abbia versato all'Erario l'importo della ritenuta, l'Amministrazione può rivolgersi direttamente al contribuente per ottenere le somme dovute a titolo di imposta (ex multis, Cass. civ., sez. trib., 16 giugno 2006, n. 14033).
Né il sostituito, al fine di evitare l'irrogazione delle sanzioni, può invocare il principio di “buona fede”, in quanto l'eventuale inosservanza dell'obbligo del sostituto d'imposta di inviare tempestivamente la certificazione attestante le ritenute operate non toglie al contribuente sostituito il diritto di provare la reale entità della base imponibile, evitando la duplicazione di un'imposizione già scontata alla fonte, esibendo prove diverse dal certificato, ma ad esso equipollenti (in tal senso, Cass. civ., sez. trib., 7 giugno 2017, n. 14138). |