Sussiste il ne bis in idem solo per i reati con nesso di condotta e casualità
27 Agosto 2018
Ne bis in idem solo per il giudizio inerente a reati che hanno avuto un nesso di condotta e causalità, tenuto conto che una medesima condotta possa anche violare contemporaneamente diverse disposizioni di legge. Questa la posizione dei giudici della Suprema Corte, con la sentenza della Seconda Sezione Penale del 26 luglio 2018 n. 35660, con la quale i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso di tre contribuenti, indagati per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
I giudici del riesame avevano ritenuto parzialmente fondata la contestazione di uno degli imputati in merito alla sussistenza del ne bis in idem, già rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale per avere utilizzato nella dichiarazione dei redditi una fattura per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti per un imponibile di 2 milioni e 200mila euro, con evasione IVA per euro 220mila.
«Ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, luogo e persona». Secondo il Tribunale del riesame, «l'eccezione di improcedibilità per asserita ricorrenza del ne bis in idem doveva essere accolta limitatamente agli importi corrispondenti alle imposte evase (IVA indebitamente detratta ed imposte dirette)» in merito ad una sola fattura. Eppure, dall'esame dei fatti, si evinceva che l'imprenditore era stato rinviato a giudizio relativamente ad un'altra fattura emessa dalla ditta, sicché la sua eccezione doveva essere respinta. |