Sono pignorabili le quote accantonate del TFR dal lavoratore ancora in servizio
27 Agosto 2018
Con l'ordinanza n. 19708/2018, pubblicata il 25 luglio 2018, la Corte di cassazione si è pronunciata in merito alla pignorabilità o meno delle quote accantonate del TFR del lavoratore ancora in servizio, affermando il seguente principio di diritto:
“Anche dopo la riforma del settore disposta con il decreto legislativo n. 252 del 2005, le quote accantonate del trattamento di fine rapporto, tanto che siano trattenute presso l'azienda quanto che siano versate al Fondo di Tesoreria dello Stato presso l'INPS, ovvero conferite in un fondo di previdenza complementare, sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l'esigibilità, con la conseguenza che le stesse somme sono pignorabili e devono essere incluse nella dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'articolo 547 c.p.c. Tale principio, valevole per i lavoratori subordinati del settore privato, si estende anche ai dipendenti pubblici, stante la totale equiparazione del regime di pignorabilità e sequestrabilità del trattamento di fine rapporto o di fine servizio susseguente alle sentenze della Corte costituzionale n. 99 del 1993 e n. 225 del 1997”.
Il caso. La vicenda esaminata dai Giudici di legittimità, nasce dal pignoramento presso terzi notificato da un creditore ad un debitore dipendente di un ente pubblico avente ad oggetto l'indennità di fine servizio dovuta dall'INPDAP (oggi dall'INPS). La procedura esecutiva si concludeva, dopo l'accertamento dell'obbligo del terzo in quanto quest'ultimo non aveva reso la dichiarazione ex art. 547 c.p.c, con l'assegnazione delle somme pignorate in favore del creditore, mentre in appello il pignoramento veniva dichiarato inefficace. Secondo la Corte territoriale, le somme relative all'indennità di fine servizio non potevano essere assoggettate a pignoramento in quanto non ancora esigibili. Pertanto, avverso la sentenza di appello, il creditore interponeva ricorso per Cassazione.
La decisione. Con l'ordinanza in commento, la Corte di cassazione sulla scorta del suddetto principio di diritto ha accolto il ricorso con rinvio ad altra sezione della Corte di appello per un nuovo esame, evidenziando che:
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