Rischio elettivo del lavoratore e tutela antinfortunistica

27 Agosto 2018

Il c.d. rischio elettivo del lavoratore è idoneo ad escludere la responsabilità datoriale per danni unicamente allorquando l'evento lesivo sia stato generato da una condotta del lavoratore che non abbia alcun rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti del tutto dai limiti di essa...

Il c.d. rischio elettivo del lavoratore è idoneo ad escludere la responsabilità datoriale per danni unicamente allorquando l'evento lesivo sia stato generato da una condotta del lavoratore che non abbia alcun rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti del tutto dai limiti di essa.

Infatti, poiché “la ratio di ogni normativa antinfortunistica è quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori, destinatari della tutela, la responsabilità esclusiva del lavoratore sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. In assenza di tale contegno, l'eventuale coefficiente colposo del lavoratore nel determinare l'evento è irrilevante sia sotto il profilo causale che sotto quello dell'entità del risarcimento dovuto”.

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