Anche il nuovo liquidatore risponde di bancarotta

La Redazione
28 Agosto 2018

Risponde del reato di bancarotta semplice documentale anche l'amministratore neo eletto di una società poi fallita: anche in capo a quest'ultimo sussiste, infatti, un generale dovere di vigilanza.

Risponde del reato di bancarotta semplice documentale anche l'amministratore neo eletto di una società poi fallita: anche in capo a quest'ultimo sussiste, infatti, un generale dovere di vigilanza. Lo afferma la Cassazione Penale, nella sentenza n. 39009 depositata il 27 agosto.

Il caso. Il liquidatore di una s.r.l. fallita veniva condannato per il reato di bancarotta semplice documentale, ex art. 217, comma 2, l. fall., per avere omesso la tenuta dei libri contabili obbligatori e dei bilanci, unitamente all'amministratore unico della società, nei tre anni antecedenti il fallimento. Il liquidatore impugnava la sentenza e, dopo il rigetto in appello, proponeva ricorso per cassazione, lamentando che i giudici di merito avrebbero errato nell'addebitargli la condotta colposa, omettendo di considerare che la sua nomina ad amministratore era avvenuta solo 27 giorni prima della data di fallimento: un lasso di tempo molto limitato, a fronte di un'omissione della tenuta dei libri contabili protrattasi per tre anni.

La posizione di garanzia del liquidatore. La Cassazione rigetta il ricorso e ribadisce come la posizione dell'amministratore sia assolutamente parificata a quella del liquidatore che ne prosegue l'attività: su entrambi grava una posizione di garanzia e un dovere di vigilanza. La responsabilità del liquidatore, infatti, discende non solo dall'art. 223 l. fall., ma anche dall'art. 2489 c.c. che, rinviando alle norme sulla responsabilità degli amministratori, fissa un principio di ordine generale in base al quale l'amministratore – e dunque anche il liquidatore- devono “vigilare sulla gestione ed impedire il compimento di atti pregiudizievoli, oltre che attenuarne le conseguenze dannose”.

Il liquidatore risponde, quindi, anche delle condotte dei soggetti precedentemente in carica se non si attiva per attuare una efficace vigilanza e un rigoroso controllo.

In base a questi principi, la S.C. rileva come il liquidatore, seppur in carica per poco tempo, avrebbe dovuto ricevere le scritture contabili della società e, una volta constatata la loro inesistenza, avrebbe dovuto attivarsi per ridurre le conseguenze negative dell'omissione.

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