L’amministratore appena eletto può rispondere del reato di bancarotta

La Redazione
28 Agosto 2018

Anche l'amministratore appena eletto può rispondere del reato di bancarotta, in merito alla mancata tenuta della contabilità (e del fallimento) precedente alla sua nomina. Lo sancisce la Corte di Cassazione con la sentenza depositata il 27 agosto 2018, n. 39009.

Anche l'amministratore appena eletto può rispondere del reato di bancarotta, in merito alla mancata tenuta della contabilità (e del fallimento) precedente alla sua nomina. Lo ha spiegato la Corte di Cassazione con la sentenza depositata ieri, 27 agosto 2018, n. 39009, con la quale i giudici di legittimità hanno confermato la responsabilità penale di un liquidatore che non aveva chiesto i bilanci di tre anni prima del fallimento e della sua nomina.

I Giudici di legittimità hanno infatti ricordato che «sul liquidatore, come sull'amministratore, gravano una posizione di garanzia ed il dovere di vigilanza».

In pratica, l'uomo avrebbe dunque avuto l'obbligo di ricevere le scritture contabili della società e, constatata la loro effettiva inesistenza o non recuperabilità, avrebbe dovuto efficacemente attivarsi per ridurre le conseguenze negative derivanti dall'accertata omissione. Infatti, a fronte della mancata tenuta della contabilità per tre anni, l'imputato non aveva provveduto alla sua ricostruzione ad eccezione di qualche registro; nemmeno aveva cercato di minimizzare gli effetti pregiudizievoli per i creditori sociali, consistenti nell'impossibilità di definire il volume di affari della società e di redigere il bilancio. Insomma: il ricorso dell'uomo è stato dichiarato inammissibile e la condanna è stata accompagnata dal pagamento delle spese processuali.

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