L'avviso di deposito affisso alla porta del condominio rende nullo l'atto impositivo
28 Agosto 2018
L'atto impositivo non è valido se l'avviso di deposito è stato affisso al portone del condominio del contribuente, anziché alla porta di casa. È questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza del 21 agosto 2018 n. 21071, con la quale i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate.
Già in sede di Appello il contribuente aveva trovato l'accoglimento del suo ricorso da parte dei Giudici; ora, anche in sede di legittimità la magistratura ha confermato la stessa tesi. Secondo la Corte, l'affissione dell'avviso di deposito al portone dell'edificio rispetta le previsioni dell'art. 140 c.p.c. nel solo caso in cui l'edificio corrisponda alla casa del contribuente. Tuttavia, nel caso in esame ci si trovava nella situazione in cui l'edificio fosse un condominio, nel quale era sì la residenza del destinatario, ma la porta della sua casa corrispondeva con quella del suo appartamento. Insomma: il luogo scelto per l'affissione non era ideale, specialmente per l'elevata possibilità dell'asportazione dell'avviso da parte di altri condomini, volontaria o meno.
I Giudici della V Sezione Civile, dunque, hanno rigettato il ricorso del Fisco e condannato l'Agenzia delle Entrate alla copertura delle spese di giudizio, spese forfettarie ed accessori di legge.
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