Solo una visione comoda sul fondo del vicino caratterizza la veduta

Redazione scientifica
28 Agosto 2018

La veduta è tale se permette di affacciarsi sul fondo del vicino e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente, senza l'uso di artifizi in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza

La proprietaria di un appartamento impugnava la sentenza del Tribunale di Chiavari con la quale veniva respinta l'actio negatoria servitutis di veduta con riferimento all'apertura realizzata dal convenuto sul fabbricato. Sul gravame proposto dalla ricorrente, la Corte d'Appello di Genova rigettava l'appello, precisando che la finestra, posta ad una quota più bassa rispetto al piano di calpestio del locale del sottotetto, era raggiungibile solo “carponi” per cui non consentiva una comoda prospectio. A seguito di tale pronuncia la condomina soccombente ricorreva per cassazione.

La Suprema Corte evidenzia che l'elemento caratterizzante la veduta è la possibilità di avere, attraverso di essa, una visuale agevole, senza l'utilizzo di mezzi artificiali, e affinché ciò avvenga è necessario che l'apertura consenta non solo di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi e di guardare anche obliquamente e lateralmente, in modo che il fondo alieno risulti soggetto ad una visione globale e mobile. Inoltre, è pacifico in giurisprudenza che tali caratteristiche siano rimesse all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, il quale è tenuto a verificare in concreto, se l'opera, in considerazione delle caratteristiche strutturali «permetta ad una persona di media altezza l'affaccio sul fondo del vicino o il semplice prospetto che deve consentire la possibilità di affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente in condizioni di sufficiente comodità o sicurezza».

Nel caso di specie, l'apertura, essendo posta ad una quota più bassa rispetto al piano di calpestio del locale sottotetto, non permetteva l'affaccio né una comoda prospectio, per cui non si trattava di un'agevole servitù di veduta. I giudici di legittimità, pertanto, concludono affermando che la Corte territoriale si era adeguata ai principi sopra esposti.

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