Il diritto di accesso dei soci non amministratori di s.r.l.

La Redazione
29 Agosto 2018

Ai soci non amministratori di s.r.l. spetta, ex art. 2476, comma 2, c.c., il diritto di ricevere notizie sullo svolgimento degli affari sociali, nonché di consultare i libri sociali e la documentazione gestoria.

Ai soci non amministratori di s.r.l. spetta, ex art. 2476, comma 2, c.c., il diritto di ricevere notizie sullo svolgimento degli affari sociali, nonché di consultare i libri sociali e la documentazione gestoria. Si tratta di un diritto potestativo che può essere fatto valere dal singolo socio non amministratore in ogni momento, anche nella fase liquidatoria, al fine di soddisfare il suo concreto interesse al buon funzionamento dell'attività gestoria e ad avere contezza dell'andamento societario. Tale potere di controllo deve svolgersi nel rispetto del principio di buona fede e correttezza e non può essere esercitato ove sia preordinato a soddisfare finalità extrasociali o, addirittura, ad arrecare pregiudizio all'attività sociale o a ostacolare il suo svolgimento.

In caso di comproprietà della quota sociale tra più soci, la legittimazione attiva all'accesso alla documentazione non compete esclusivamente al rappresentante comune, ma può essere riconosciuta anche al singolo comproprietario.

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