Cane morde operaio: la responsabilità di padrone e custode dell'animale è concorrente
29 Agosto 2018
IL CASO Un operaio al lavoro in un cantiere edile viene morso da un cane di proprietà. La società presso la quale lavorava chiede il risarcimento del danno cagionato dall'animale al proprio dipendente e ai coniugi proprietari del cane. Il Tribunale accoglie la domanda condannando in via solidale i padroni, una coppia di coniugi, al pagamento di € 15.038. La Corte d'appello, successivamente adita, esclude però la responsabilità della donna, non ritenendo provata la detenzione dell'animale in capo a costei, e riconosce dunque la responsabilità esclusiva dell'uomo. La società ricorre in Cassazione per sentir affermare la responsabilità anche della donna.
RESPONSABILITÀ CONCORRENTE La Suprema Corte premette anzitutto che, pur essendo solitamente alternativi i titoli di responsabilità di proprietario e utilizzatore, nulla vieta però la sussistenza contemporanea di uno e dell'altro, ed è pertanto possibile che sussista una responsabilità concorrente. Dunque nel caso di specie la Cassazione ritiene che la Corte territoriale abbia errato nel negare rilevanza alla nozione di custode escludendo la responsabilità della donna solo perché era stata indicata come mero custode dell'animale, non riscontrando qualità idonee ai fini della configurazione della sussistenza di un profilo di responsabilità ex art. 2052 c.c.
PROPRIETARIO E CUSTODE Tanto più che fin dall'atto di citazione la società aveva indicato come figure responsabili del cane entrambi i coniugi, non facendo alcuna distinzione tra proprietario e custode, sottintendendo in capo alla donna la facoltà di disporre del cane. Pertanto, secondo la Corte, essendo la donna contitolare della proprietà dell'animale, i giudici di merito avrebbero dovuto approfondire anche tale ulteriore titolo di responsabilità.
PRINCIPIO DI DIRITTO La Cassazione accoglie dunque il ricorso, in applicazione del seguente principio di diritto: «in tema di risarcimento di danni cagionati da animali, l'adduzione, quale titolo di responsabilità del convenuto, in modo indifferenziato della qualità di proprietario ovvero di colui che dispone dell'animale comporta che l'accoglimento della domanda in primo grado in base alla seconda, a meno di una esplicita esclusione della prima, non onera la danneggiata vittoriosa della proposizione di appello incidentale per avvalersi validamente, mediante la mera ma univoca riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c., di quella non accolta dal primo giudice; con la conseguenza che il giudice di appello non può esimersi, ove escluda la sussistenza del secondo titolo di responsabilità (la disponibilità dell'animale), dall'esaminare nel merito la sussistenza dell'altra (la proprietà o comproprietà)». La Corte territoriale, in diversa composizione, dovrà dunque considerare che la domanda di responsabilità deve essere valutata non solo sulla base di «un titolo di custodia o utilizzo o disponibilità dell'animale, ma anche o in alternativa ad un titolo di proprietà su di esso, eventualmente condiviso con l'altro originario convenuto, non essendo l'uno e l'altro in rapporto di mutua esclusione».
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