Scissione di società e successivi licenziamenti

29 Agosto 2018

Il datore che, in seguito ad una scissione di azienda, intende procedere a dei licenziamenti, deve seguire la procedura prevista dalla legge n. 223 del 1991?

Il datore che, in seguito ad una scissione di azienda, intende procedere a dei licenziamenti, deve seguire la procedura prevista dalla l. n. 223 del 1991?

La scelta di operare una scissione dell'azienda, essendo riconducibile ai poteri di organizzazione tipici del datore di lavoro, non può essere oggetto di sindacato da parte del giudice. Tuttavia, qualora successivamente a tale propria determinazione il datore abbia proceduto al licenziamento di diversi lavoratori (art. 24, l. n. 223 del 1991), occupati sia presso la società scissa che presso le beneficiarie, e che, nonostante la scissione, abbiano continuato a svolgere la propria prestazione secondo le medesime modalità e condizioni precedenti, sarà possibile individuare i presupposti di configurazione del contratto in frode alla legge, ex art. 1344, c.c. Il contratto, infatti, nonostante appaia in sé lecito, risulta perseguire un fine contrario alla legge, recte la non applicazione della procedura indicata agli artt. 4 e 5, l. n. 223 del 1991. In merito: Cass., sez. VI, 7 agosto 2018, n. 20629.

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