Cause di valore indeterminabile: lo scaglione tariffario è quello compreso tra € 25.001,00 e € 260.000,00

30 Agosto 2018

La questione posta alla Corte di cassazione è quella relativa all'esatta individuazione dello scaglione previsto dal d.m. 10.3.2014, n. 55 al fine della corretta determinazione dei compensi maturati dall'avvocato che ha prestato la propria attività professionale in cause di valore indeterminabile.
Massima

Le cause di valore indeterminabile, come quelle in materia di protezione internazionale, si considerano, di regola e a questi fini, di valore non inferiore a € 26.000,00 e non superiore a € 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia.

Il caso

All'esito del giudizio iscritto innanzi al tribunale di Ancona in materia di protezione internazionale, il G.I. rigettava il ricorso e, con decreto, liquidava i compensi a favore del difensore quale procuratore del sig. A.P. in precedenza ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato dall'Ordine degli Avvocati di Ancona, determinandoli in € 300,00.

Avverso il suddetto decreto di liquidazione l'avvocato P.S. proponeva opposizione.

Il tribunale di Ancona rigettava l'opposizione, rilevando che per le cause di valore indeterminabile, come quella in oggetto, era applicabile, "di regola", lo scaglione previsto dal d.m. 10.3.2014, n. 55 da € 5.200,01 ad € 26.000,00 e non il diverso scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00, invocato dall'opponente.

La cassazione del decreto del tribunale è stata chiesta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

La questione

La questione che il Giudice di legittimità si trova a dover risolvere è quella relativa all'esatta individuazione dello scaglione previsto dal d.m. 10.3.2014, n. 55 al fine della corretta determinazione dei compensi maturati dall'avvocato che ha prestato la propria attività professionale in cause di valore indeterminabile.

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha cassato il decreto impugnato, rinviando la causa al tribunale in persona di altro magistrato.

In particolare, i Giudici di legittimità hanno osservato che, in base al comma 6 dell'art. 5 del d.m. n. 55/2017 (rectius, 2014), le cause di valore indeterminabile si considerano, di regola e a questi fini, di valore non inferiore a € 26.000,01 e non superiore a € 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia.

Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a € 520.000,00.

E, a sua volta, il comma 7 dell'art. 21 del d.m. n. 55/2014 statuisce che gli affari di valore indeterminabile si considerano, di regola e a questi fini, di valore non inferiore a € 26.000,01 e non superiore a € 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'affare stesso.

Qualora il valore effettivo dell'affare risulti di particolare importanza per l'oggetto, per il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, il suo valore si considera, di regola e a questi fini entro lo scaglione, fino a € 520.000,00.

Ora appare chiaro che, nel caso in esame, avendo lo stesso tribunale riconosciuto che la causa era di valore indeterminato, lo scaglione da applicare per la liquidazione del compenso professionale avrebbe dovuto essere parametrato allo scaglione compreso da un minimo di € 26.000,01 ed un massimo di € 260.000,00.

«Di valore non inferiore a 26.000 euro» non sta a significare come ha ritenuto il tribunale che i 26.000,00 euro rappresenterebbero il valore massimo ma, al contrario, il valore da cui partire per individuare lo scaglione applicabile.

Ha errato, dunque, il tribunale che, pur avendo riconosciuto che lo scaglione da applicare sarebbe stato quello per la causa di valore non inferiore ad € 26.000,00, ha poi applicato lo scaglione che va da € 5.200,00 ad € 26.000,00.

Osservazioni

L'ordinanza in rassegna è ampiamente condivisibile.

La normativa di riferimento è quella prevista dal d.m. 10.3.2014, n. 55, (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”).

Il citato decreto ministeriale, come è noto, è stato oggetto di una recente riforma a seguito dell'adozione del d.m. 8.3.2018, n. 37 (“Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”), che, però, non ha interessato le disposizioni che vengono qui in rilievo.

Tali disposizioni sono quelle di cui agli artt. 5, comma 6 e 21, comma 7 che disciplinano la liquidazione dei compensi nelle cause di valore indeterminabile relativamente sia all'attività giudiziale sia all'attività stragiudiziale.

In entrambi i casi, infatti, lo scaglione applicabile è quello previsto per le cause di valore non inferiore a € 26.000,01 e non superiore a € 260.000,00 (a meno che non si tratti di cause “di particolare importanza”, per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, nel qual caso il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a € 520.000,00)

É chiaro, pertanto, l'errore in cui è in cui è incorso il giudice di merito che, in contrasto con il dettato normativo, ha, invece, applicato lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00.

Va precisato che, in base alla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ.,sez. VI II,ord., 22 gennaio 2018, n. 1499), in tema di liquidazione dell'onorario spettante all'avvocato, per domande di valore indeterminabile, con applicazione del conseguente scaglione tariffario, deve intendersi la domanda il cui valore non può essere determinato, non anche quella di valore indeterminato e da accertarsi nel corso dell'istruttoria, il cui ammontare può essere fissato fino al momento della precisazione delle conclusioni.

Guida all'approfondimento
  • Alpa, L'equo compenso per le prestazioni professionali forensi, in Nuova giur. civ. comm., 2018, 5, 716;
  • Danovi, L'onorario dell'avvocato tra parametri ed equo compenso, in Corr. Giur., 2018, 5, 589;
  • Perfetti, Il compenso dell'avvocato nella recente evoluzione normativa e deontologica, in Corr. Giur., 2014, 12, 31;
  • Vaccari, Il nuovo sistema dei parametri forensi: perché, quando, come, in Corriere Merito, 2013, 2.

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