Sanzionato il consiglio di sorveglianza che si intromette nel governo della banca
30 Agosto 2018
È legittima la sanzione della Banca d'Italia per un componente del consiglio di sorveglianza di un istituto bancario che si sia intromesso nelle attività di amministrazione e gestione dell'istituto di credito, e ciò anche se la condotta contestata non era precisata in una norma di rango primario. Ad affermarlo è la sentenza n. 21347 della Cassazione, depositata il 29 agosto. Il caso. Un componente del consiglio di sorveglianza di un istituto di credito proponeva opposizione al provvedimento sanzionatorio irrogato da Banca d'Italia nei suoi confronti, a seguito di condotte con le quali aveva interferito nell'attività di amministrazione della banca. La Corte d'Appello rigettava l'opposizione e il consigliere proponeva ricorso per cassazione. Legittime le sanzioni anche se non contenute in norme di rango primario. La S.C. rigetta il motivo di ricorso con cui viene lamentata la violazione delle norme in tema di legalità, tassatività e tipicità degli illeciti amministrativi e penali. Come già precisato in precedenti pronunce (tra cui: Cass., n. 5743/2004) deve ritenersi del tutto legittima la sanzione irrogata da Banca d'Italia, alla luce della delega per il completamento delle disposizioni dettate nel TUB: la norma di rango primario (d.lgs. n. 385/1993), infatti, consente a Bankitalia di emettere disposizioni di integrazione delle norme sanzionatorie, proprio in considerazione del particolare carattere precipuamente tecnico-specialistico. |