È l'entità di spesa dovuta dal singolo condomino a determinare la competenza per valore della causa

Redazione scientifica
30 Agosto 2018

Ai fini della determinazione della competenza per valore in materia condominiale, occorre far riferimento all'importo contestato relativamente alla sua singola obbligazione e non all'intero ammontare risultante dal riparto approvato dall'assemblea

Il fatto. Un condomino conveniva in giudizio il Supercondominio per sentire annullare tre delibere condominiali. Il Tribunale dichiarava la propria incompetenza per valore, in favore del Giudice di Pace, in quanto la causa contestava la debenza di importi inferiori a 5.000 euro.

Avverso tale ordinanza, il condomino soccombente avanzava istanza di regolamento di competenza, poiché la controversia atterrebbe alla legittimità delle delibere assunte in assemblea e non alla contestazione degli importi.

Singola spesa incide sul valore della causa. Sulla questione, la Corte di Cassazione si esprime conformandosi al principio secondo il quale, «ai fini della determinazione della competenza per valore riguardo all'impugnativa di deliberazioni condominiali, occorre far riferimento soltanto all'entità della spesa specificamente contestata, relativamente alla sua singola obbligazione e non all'intero ammontare risultante dal riparto approvato dall'assemblea», ciò anche se l'attore abbia assunto l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sulla base dell'invalidità della deliberazione assembleare.

Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che l'importo dovuto dal condomino, in ragione delle spese approvate, non superava l'importo di 5.000 euro, ne consegue dunque che il ricorso va rigettato e va confermata la competenza del Giudice di Pace.

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