Responsabilità solidale e doveri dell'appaltatore di opere pubbliche

Redazione Scientifica
30 Agosto 2018

La responsabilità concorrente e solidale dell'amministrazione committente non può essere esclusa quando il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto da essa approvato.

IL CASO L'USL di Teramo avanza domanda di risarcimento all'ANAS per i danni arrecati ad un edificio di proprietà dell'Azienda ospedaliera durante l'esecuzione dei lavori di una variante stradale, affidati in appalto ad altra impresa. La Corte d'appello de L'Aquila rigetta la domanda. L'USL ricorre in Cassazione, affidando il ricorso a sei motivi.

ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DELL'ANAS? In particolare con il primo e con il secondo motivo di ricorso l'Azienda ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2055 c.c., della l. n. 109/1994 e del d.P.R. n. 554/1999 per avere la Corte territoriale escluso la responsabilità dell'Anas, in via esclusiva o concorrente con l'impresa appaltatrice, nella redazione di un progetto esecutivo inadeguato, le cui lacune non erano sanabili durante la costruzione neppure con proposte di varianti migliorative. Inoltre, come rilevato in sede d'appello, l'Anas era da considerarsi responsabile anche per aver sottovalutato la mancata vigilanza del Direttore dei Lavori sull'esecuzione degli stessi.

DOVERI DELL'APPALTATORE DI OPERE PUBBLICHE La Suprema Corte considera fondati i motivi di ricorso e ricorda che è stato già ribadito dalla giurisprudenza di legittimità che l'appaltatore di opere pubbliche è di regola considerato l'unico responsabile dei danni cagionati a terzi durante l'esecuzione dei lavori, poiché i limiti della sua autonomia non lo privano del «dovere di assumere iniziative necessarie volte alla corretta attuazione del contratto, e anche a tutela dei diritti di terzi». Tuttavia «la responsabilità concorrente e solidale dell'amministrazione committente non può essere esclusa quando il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto da essa approvato». Continua la Corte dichiarando che la sua responsabilità esclusiva è configurabile solo nel caso in cui «abbia rigidamente vincolato l'attività dell'appaltatore, così da neutralizzare completamente la sua libertà decisionale» (Cass. civ. n. 11356/2002).

CONCAUSA NELL'EVENTO DANNOSO Secondo la Cassazione nel caso di specie la Corte territoriale non ha correttamente applicato i principi sopra ricordati, avendo escluso in astratto che il comportamento dell'Anas, nell'approvazione di un progetto inadeguato e nella scarsa vigilanza sull'andamento dei lavori, potesse essere considerata concausa dell'evento dannoso, escludendo così la sua responsabilità concorrente con l'appaltatore.

La Cassazione accoglie dunque il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello de L'Aquila in diversa composizione.

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